Bonifico detrazioni 36-50%, cosa fare quando sono errati gli estremi

Sabato, 11 Maggio 2013

Risulta che, in alcuni casi, le banche abbiano inviato un bonifico legato a ristrutturazioni (che consentirebbero una detrazione del 36-50 per cento) conta specifica del risparmio energetico (per cui è prevista la detrazione del 55 per cento), e viceversa. Di conseguenza, la segnalazione che perviene al fisco è diversa dall'intento dei correntista. Allo stesso modo, può succedere che il correntista sbagli l'indicazione, anche per via della non uniformità dei moduli di bonifico e delle relative descrizioni presso le varie banche, invertendo le specifiche del bonifico tra 36-50% e 55 per cento. Al di là della risoluzione 55/E del 2012, e dato che in entrambi i casi viene effettuata dalla banca la ritenuta dei 4% al beneficiaria, e quindi non c'è danno per l'erario, è giusto ritenere valido un bonifico ai fini del 36-50 per cento, che nelle intenzioni doveva essere tale, ma che è stato segnalato al fisco come 55 per cento, e idem per il caso contrario? Ugo da Matera

Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione Irpef del 36-50% o del 55 per cen­to, nell'ipotesi in cui il bonifico bancario/postale, ef­fettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della de­trazione e numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Questo il principale chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, in risposta a un'istanza d'interpello relativa all'appli­cabilità della detrazione Irpef del 36% per gli interven­ti di recupero edilizio. Sul tema, in ordine alle modali­tà operative di pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione, con la risoluzio­ne 55/E/2012 l'agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento (circolare 24/E/2004 e riso­luzione 300/E/2008), negando la possibilità di fruire dell'agevolazione fiscale qualora il bonifico banca­rio/postale sia carente dei requisiti indicati dalla leg­ge. La carenza dei citati requisiti nel bonifico banca­rio/postale, pregiudica, infatti, la possibilità alle ban­che e alle Poste Italiane Spa di operare la ritenuta fisca­le del 4 per cento (articolo 25 del Dl 78/2010, converti­to, con modificazioni, nella legge 122/2010).

In sostanza, non sarà possibile fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codice fiscale) o non sia indicata la causa­le del versamento (legge 449/1997 e articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986), proprio come nel caso di specie. Resta inteso che la detrazione potrà essere riconosciu­ta nel caso in cui il contribuente proceda alla ripetizio­ne del pagamento all'impresa venditrice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseriti correttamente tutti i dati richiesti dalla legge. Questo sotto il profilo generale. Nel caso di specie, tuttavia, ef­fettivamente la ritenuta del 4% è stata effettuata e nes­sun danno è pervenuto all'erario. Resta ferma, però, la percentuale della detrazione spettante. E, soprattutto, gli adempimenti necessari per accedere ai benefici so­no differenti per il 36% rispetto al 55% e l'indicazione, nella causale del bonifico, del 36 per cento, invece del 55 per cento, porterebbe i verificatori a non poter ri­scontrare se la procedura seguita è corretta.

Pertanto, potrebbe essere utile la ripetizione (annullamento bo­nifico e emissione nuovo bonifico corretto). Nel caso in cui la ripetizione non sia possibile, si potrebbe so­stenere che si tratta di errore scusabile, in quanto la ritenuta del 4% è stata comunque effettuata, ma sulla base di un riferimento normativo diverso (quello del 55 per cento, ex articolo 4 del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011, e articolo 11 del DI 83/2012, convertito in legge 134/2012).


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