Risulta che, in alcuni casi, le banche abbiano inviato un bonifico legato a ristrutturazioni (che consentirebbero una detrazione del 36-50 per cento) conta specifica del risparmio energetico (per cui è prevista la detrazione del 55 per cento), e viceversa. Di conseguenza, la segnalazione che perviene al fisco è diversa dall'intento dei correntista. Allo stesso modo, può succedere che il correntista sbagli l'indicazione, anche per via della non uniformità dei moduli di bonifico e delle relative descrizioni presso le varie banche, invertendo le specifiche del bonifico tra 36-50% e 55 per cento. Al di là della risoluzione 55/E del 2012, e dato che in entrambi i casi viene effettuata dalla banca la ritenuta dei 4% al beneficiaria, e quindi non c'è danno per l'erario, è giusto ritenere valido un bonifico ai fini del 36-50 per cento, che nelle intenzioni doveva essere tale, ma che è stato segnalato al fisco come 55 per cento, e idem per il caso contrario? Ugo da Matera
Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione Irpef del 36-50% o del 55 per cento, nell'ipotesi in cui il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione e numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Questo il principale chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate nella risoluzione 55/E del 7 giugno 2012, in risposta a un'istanza d'interpello relativa all'applicabilità della detrazione Irpef del 36% per gli interventi di recupero edilizio. Sul tema, in ordine alle modalità operative di pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione, con la risoluzione 55/E/2012 l'agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento (circolare 24/E/2004 e risoluzione 300/E/2008), negando la possibilità di fruire dell'agevolazione fiscale qualora il bonifico bancario/postale sia carente dei requisiti indicati dalla legge. La carenza dei citati requisiti nel bonifico bancario/postale, pregiudica, infatti, la possibilità alle banche e alle Poste Italiane Spa di operare la ritenuta fiscale del 4 per cento (articolo 25 del Dl 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010).
In sostanza, non sarà possibile fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codice fiscale) o non sia indicata la causale del versamento (legge 449/1997 e articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986), proprio come nel caso di specie. Resta inteso che la detrazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento all'impresa venditrice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseriti correttamente tutti i dati richiesti dalla legge. Questo sotto il profilo generale. Nel caso di specie, tuttavia, effettivamente la ritenuta del 4% è stata effettuata e nessun danno è pervenuto all'erario. Resta ferma, però, la percentuale della detrazione spettante. E, soprattutto, gli adempimenti necessari per accedere ai benefici sono differenti per il 36% rispetto al 55% e l'indicazione, nella causale del bonifico, del 36 per cento, invece del 55 per cento, porterebbe i verificatori a non poter riscontrare se la procedura seguita è corretta.
Pertanto, potrebbe essere utile la ripetizione (annullamento bonifico e emissione nuovo bonifico corretto). Nel caso in cui la ripetizione non sia possibile, si potrebbe sostenere che si tratta di errore scusabile, in quanto la ritenuta del 4% è stata comunque effettuata, ma sulla base di un riferimento normativo diverso (quello del 55 per cento, ex articolo 4 del Dl 201/2011, convertito in legge 214/2011, e articolo 11 del DI 83/2012, convertito in legge 134/2012).
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