Bonus 50%, le regole per il condizionatore a pompa di calore

Martedì, 13 Maggio 2014

Sto per acquistare ed installare un impianto di condizionamento a pompa di calore. Volevo sapere se questo fruisce della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edili. Inoltre c'è l'Iva agevolata? Quali operazioni devo compiere per il bonus? Carlo

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La risposta è positiva. L'installazione di un nuovo condizionatore fruisce sia della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie se il nuovo impianto è a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento), che della riduzione dell'aliquota Iva dal 20 al 10 per cento.

La detrazione del 50%, commisurata a un importo massimo di 96mila euro, infatti (sino al 31 dicembre 2014) si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico con particolare riguardo, all'installazione di impianti basati sul l'impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie tra i quali, rientra anche l'installazione o sostituzione del condizionatore.

Per il conseguimento del bonus oltre a effettuare il bonifico "parlante", normalmente richiesto per la detrazione, il contribuente deve farsi rilasciare dall'installatore una dichiarazione di conformità dell'impianto al conseguimento del risparmio energetico (da conservare per eventuali richieste di chiarimenti del fisco). Si tratta della semplice dichiarazione di conformità dell'impianto a norma di legge che in genere viene sempre rilasciata dall'installatore ad integrazione della certificazione del produttore sulle caratteristiche dell'impianto.

Per la riduzione dell'Iva, che comunque risulta tra le spese detraibili ai fini del 50%, le apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria rientrano tra i beni significativi di cui al Dm 29 dicembre 1999: si applica l'aliquota Iva del 10% per le prestazioni di installazione e per l'acquisto dei materiali utilizzati diversi dai condizionatori, mentre per l'acquisto dei condizionatori l'Iva al 10% si applica solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali. Per la parte eccedente di valore si applica l'Iva al 22%.

A determinate condizioni si rende applicabile in alternativa, la detrazione del 65% (importo massimo detraibile sempre in 10 anni pari a 30mila euro) ma solo se il condizionatore sostituisce integralmente o parzialmente l'impianto di riscaldamento preesistente. Il 65%, oltre che per gli edifici residenziali posseduti da persone fisiche, si applica anche per gli interventi eseguiti su edifici non abitativi (uffici - negozi - capannoni) e anche se posseduti da imprese e società. 


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