Ricordo che l'articolo 91-bis Dl 1/2012 non è stato ancora approvato dal Parlamento e dunque è suscettibile ancora di alcune modifiche.
In particolare l'articolo in questione modifica la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, in cui sono elencate le ipotesi di esenzione dall'imposta, al fine di specificare che sono esenti dall'ICI gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge n. 222 del 1985 (ossia delle attività di religione o di culto).
In pratica l'emendamento esenta dall'Imu i soli immobili di enti che svolgano esclusivamente attività senza scopo di lucro.
Più problematico, come correttamente osserva, è il caso (frequentissimo) in cui l'immobile ha un uso misto (commerciale e non commerciale). In tal caso, in linea generale:
1) viene prevista l'applicazione dell'esenzione solo alla frazione di unità immobiliare dove si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività;
2) viene disposta l'applicazione dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006 alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente. In definitiva solo tale porzione sarà soggetta ad Imu e dunque dovranno essere aggiornati, tramite la procedura di cui ai predetti commi, i registri catastali.
Solo allorquando non sia possibile procedere in tal modo è disposta l'applicazione dell’esenzione in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile risultante da un’apposita “auto dichiarazione”.
Per le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, nonché per l’individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, la norma rinvia ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto liberalizzazioni. Allo stato attuale condivido le preoccupazioni: non sono chiari nè i termini né le modalità di come dovrà essere fatta. E tanto meno si conoscono i controlli che verranno effettuati.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite produrranno effetti fiscali a decorrere dal 1° gennaio 2013.