Come sarà possibile calcolare l'Imu su un immobile adibito solo in parte ad attività commerciale? Piero da Napoli
Al momento l'emendamento sull'Imu relativo ai beni immobili con uso non commerciale non è stato ancora approvato in via definitiva dal Parlamento. L'art 91-bis che verrebbe inserito nel Dl 1/2012 ci informa che sarà disponbile una duplice disciplina per il calcolo della nuova tassa in base alla frazionabilità o meno dell'immobile.
In particoalre per gli immobili frazionabili, l’esenzione opera sulla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, qualora essa sia identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. In ordine alla frazione rimanente, purché dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, saranno applicate le procedure di revisione catastale disciplinate dall’articolo 2, commi 41, 42 e 44 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Le rendite catastali così dichiarate o attribuite produrranno effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013; a partire da tale data la frazione di immobile non esente sarà assoggettata a imposta secondo il valore determinato dalle predette risultanze catastali.
Si rammenta che le suddette norme del D.L. 262/2006, dispongono che tali immobili devono essere dichiarati in catasto entro nove mesi. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvederanno all’accatastamento e all’applicazione delle relative sanzioni. Si affida a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio la determinazione delle relative modalità tecniche e operative. Decorso inutilmente il termine di nove mesi (a mente dell’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) i comuni richiederanno ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento catastale.
Nel caso in cui invece non sia possibile procedere secondo quanto appena detto (ad esempio, per gli immobili non frazionabili ovvero in tutti i casi non sia possibile operare una distinzione in ordine al luogo di svolgimento di attività commerciali e non), dal 1° gennaio 2013 l’esenzione sarà applicata secondo un criterio di proporzionalità rispetto all’uso non commerciale dell’immobile, come risultante da apposita dichiarazione.
Le modalità e le procedure relative a tale dichiarazione, nonché per l’individuazione del rapporto proporzionale tra attività commerciali e non commerciali esercitate in uno stesso immobile, sono demandate ad un apposito decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di conversione del decreto liberalizzazioni.