Ci sono novità riguardo la tassa sulle imbarcazioni della Manovra Monti?
Sì, il Decreto Liberalizzazioni, in corso di approvazione in Parlamento contiene alcune modifiche relative alla tassa nautica (introdotta dall'articolo 16 del Dl 201/2011). Le innovazioni principali riguardano:
1) la tassa sarà annuale e non più calcolata su base giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
l) euro 25.000 per le unità con scafò di lunghezza superiore a 64 metri`;
2) non ci sarà più l'esenzione per le imbarcazioni in rimessaggio. L'esenzione in questione scompare del tutto.
3) la tassa non sarà dovuta da coloro che non sono residenti in Italia al fine di stimolare il turismo. La tassa infatti non si applicherà ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio
4) E' prevista infine un'esenzione totale per il primo anno dalla prima immatricolazione allo scopo di non penalizzare l'industria nautica.
5) Viene eliminato l'obbligo di esibire la ricevuta di pagamento da parte del comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle dogane ovvero all’impianto di distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.
6) Viene precisato che il dimezzamento dell'imposta per le unità a vela con motore ausiliario vale solo se il rapporto fra superficie velica e la potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5