Aspettativa di vita: il punto sui quarantisti

Domenica, 22 Luglio 2012

volevo un chiarimento in merito ai mesi aggiuntivi previsti dall'aspettativa di vita per chi e' tra i salvaguardati dei fondi di solidarieta' e matura 40 anni di contributi nel 2014. i 3 mesi previsti vanno ad aggiungersi alla finestra mobile che e' gia' 12+3 o si vanno a sommare ai 40 anni di contributi con la conseguenza di dover pagare altri 3 mesi. Carlo

 

L'articolo 24, comma 15, ultimo paragrafo del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 prescrive che per i lavoratori salvaguardati si applichi la disciplina riguardante la stima di vita. L'adeguamento non è tuttavia certo per i cd. quarantisti.  Il primo adeguamento di 3 mesi (13 settimane) è previsto dal 1° Gennaio 2013.  Si ritiene, come regola generale, che l'aumento non si aggiunga alle finestre mobili bensì che si sommi al maturato contributivo totale che deve essere perfezionato (cfr: articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 come convertito dalla legge 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni). 

 


Quarantisti - Adeguamento Sì o no?

Il punto relativo all'adeguamento alla stima di vita per i cd. lavoratori quarantisti (lavoratori cioè salvaguardati rispetto alla nuova riforma delle pensioni che continuano quindi ad accedere alla pensione con i vecchi 40 anni di contributi) non è stato chiarito ufficialmente dall'Inps. Le fonti a disposizione sono dunque quelle rinvenienti nel testo del decreto salva italia (DL 201/2011 convertito con ln 214/2011). Ne avevamo parlato piu' volte, evidenziando come questa strana condizione abbia tratto in inganno anche lo scrivente, ma è utile tornare sull'argomento per spiegare, in breve, cosa c'è dietro. 

Il comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto dispone per tutti i lavoratori salvaguardati l'applicazione delle disposizioni relative alla stima di vita contenute nel comma 12 del medesimo decreto. Tale comma adegua però chiaramente alla speranza di vita anche il requisito contributivo per coloro che accedono alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica. Risulta dunque di incerta interpretazione se tale adeguamento debba considerarsi applicabile anche ai vecchi quarantisti  o se questo riguardi - sul punto non ci sono dubbi - solo coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° Gennaio 2012. 

Come contrappeso pende tuttavia a favore della prima interpretazione - e dunque per la non applicazione dell'adeguamento alla stima di vita - la circostanza che l'articolo 24, comma 14, primo capoverso del decreto salva italia mantiene in vigore per tutti i salvaguardati le regole di pensionamento e di decorrenza vigenti alla data del 6 Dicembre 2011. E queste regole non prevedevano  l'adeguamento alla stima di vita del requisito contributivo per i quarantisti. In tal caso dunque il richiamo del comma 15 sarebbe un refuso e non aggiungerebbe nulla rispetto a quanto già previsto dalla vecchie normative. Questa è l'interpretazione preferibile ma non può non ammettersi che esistono alcuni dubbi.

Inoltre giova ricordare che i lavoratori quarantisti scontano finestre mobili piu' lunghe rispetto ai quotisti (cioè coloro che accedono alla pensione con le quote). Con l'ultimo intervento della scorsa estate il Governo Berlusconi ha innalzato il periodo di decorrenza di un mese per chi matura il requisito dei 40 anni del 2012; di due mesi per coloro che lo maturano nel 2013 e di 3 mesi dal 2014 in poi. 

 

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