Assegno nucleo familiare, i redditi rilevanti per la determinazione del 70%

Giovedì, 16 Maggio 2013

Un dipendente viene assunto da una azienda il 2 novembre 2012 e presenta il modulo per gli assegni per il nucleo familiare. Gli unici redditi posseduti nell'anno 2011 sono costituiti dall'immobile adibito ad abitazione principale del dipendente. Non essendo soddisfatto il requisito che almeno il 70% dei reddito sia costituito da reddito di lavoro dipendente, è corretto non erogare assegni fino al 30 giugno 2013? Damiano da Cagliari

Mancando il requisito del 70 per cento, non scatta il diritto all'assegno per il nucleo familiare. In particolare ecco, infatti, le relative regole. L'assegno spetta soltanto quando nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sem­pre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'inte­ro reddito del nucleo familiare.

Dal computo del reddi­to familiare, per la corresponsione dell'Anf, vengono escluse le somme corrisposte come ar­retrati per integrazioni salariali riferite agli anni prece­denti a quello di erogazione. Può capitare però che con questa esclusione non si raggiunga il limite del 70% per far scattare il diritto all'Anf. In questi casi, per non dan­neggiare il lavoratore, l'Inps (messaggio n. 11194 del 30 maggio 1997) fa rientrare, per motivi di equità, gli emo­lumenti Cig riferiti ad anni precedenti a quello di corre­sponsione nel calcolo dell'anno di percezione come ogni altro emolumento corrente.

Redditi rilevanti per la determinazione del 70% -  Ecco, nel dettaglio, i redditi che rientrano nella valuta­zione del 70 per cento:

- i redditi provenienti da lavoro dipendente od assimila­ti assoggettabili all'Irpef, compresi quelli a tassazione separata (arretrati di retribuzione, indennità di preavvi­so, somme risultanti dalla capitalizzazione della pensione eccetera);

- i redditi suindicati conseguiti all'estero o presso enti internazionali residenti nel territorio della Repubblica, non soggetti alla normativa tributaria italiana;

- i redditi da lavoro dipendente esenti da Irpef, quali gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse per attività di lavoro dipen­dente. Ovviamente, solo quando la somma di questi redditi con gli altri esenti da imposte e di quelli sogget­ti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva superi nel complesso il limite annuo di 1.032,91 euro;

- le pensioni sociali ed assegni agli invalidi civili, cie­chi civili e ai sordomuti, in quanto tali trattamenti so­no da considerare, secondo l'articolo 46, comma 2, del Tuir, redditi da lavoro dipendente pur non essendo assoggettati all'Irpef per specifiche disposizioni;

- le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavora­tori autonomi, in quanto anche queste pensioni sono da considerare redditi da lavoro dipendente secondo il predetto articolo 46;

- gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale o di annullamen­to, scioglimento o cessazione degli effetti civili del ma­trimonio e gli alimenti corrisposti secondo l'articolo 433 del Codice civile, nella misura nella quale risulta­no da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Questi redditi, secondo l'articolo 47, comma 1, lettera i) del Tuir, costituiscono reddito assimilato a quello da lavo­ro dipendente. Quando dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'articolo 3, del Dpr n. 42 del 4 febbraio 1988, costituiscono reddito nella misura del so per cento.

Situazioni Particolari - Quando il reddito complessivo di uno dei componenti il nucleo familiare risulti negativo in relazione a perdi­te di esercizio connesse ad attività di lavoro autonomo o di impresa, il reddito stesso dovrà essere considera­to uguale a zero, senza che le predette perdite possano essere sottratte dal reddito di altri componenti il nu­cleo familiare ai fini della determinazione del reddito familiare. Se risulti, invece, soltanto diminuito per ef­fetto delle perdite stesse può avvenire, in mancanza di redditi degli altri familiari o in presenza di perdite di esercizio superiori ai redditi degli altri familiari, che il reddito complessivo del nucleo familiare sia inferiore all'ammontare dei redditi da lavoro dipendente.

Quando l'incidenza percentuale dei redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi di altra natura non si possa quantificare in quanto nell'anno considerato en­trambi inesistenti o in quanto risultino solo redditi ne­gativi, non diventa verificabile la condizione che com­porta l'esclusione dal diritto all'Anf. Il diritto all'asse­gno va, quindi, riconosciuto. Al contrario, l'esistenza solo di redditi diversi da quelli derivanti da lavoro di­pendente, ancorché di modesta entità, comporta l'esclusione dal diritto all'Anf.


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