Speciale Invalidità Civile
L'articolo 38 della Carta Costituzionale prevede che ciascun cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Tale principio viene applicato attraverso una serie di leggi ordinarie che riconoscono particolari benefici a carattere economico e non, ai soggetti che si trovano in condizioni fisiche tali da determinare l'esistenza di una invalidità.
Tali prestazioni si definiscono assistenziali perchè vengono riconosciute a prescindere allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, e pertanto, dalla sussistenza di un rapporto assicurativo con un ente previdenziale. L'invalidità in questione si definisce invalidità civile proprio perché la sua esistenza non è legata al verificarsi di alcuna altra condizione oltre a quella strettamente fisica. In questo si differenziano dalle prestazioni di invalidità previdenziale che invece necessitano dell'iscrizione e dal versamento di contribuzione in un fondo pensione gestito dalla previdenza pubblica obbligatoria. Tavolta, inoltre, tra le prestazioni c'è un regime di incompatibilità: il conseguimento di una prestazione di invalidità previdenziale determina l'impossibilità di cumulare la prestazione civile e viceversa.
Le prestazioni di invalidità civile spettano ai cittadini italiani residenti in Italia. Ad essi sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari, nonché i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno e di minori che risultino iscritti nella loro carta di soggiorno o permesso di soggiorno. La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge 388/2000 nella parte in cui si subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato il riconoscimento delle prestazioni economiche correlate all'invalidità civile.
Le provvidenze economiche (non reversibili) che possono essere riconosciute agli invalidi civili sono: l'assegno mensile di invalidità (per invalidità dal 74% al 99%), la pensione di inabilità civile (per invalidità pari al 100%), l'indennità di accompagnamento (che può essere abbinata, ricorrendone le condizioni, alla prestazione di inabilità civile) e l'indennità di frequenza (per i minori invalidi). Specifiche prestazioni vengono riconosciute in favore dei ciechi civili (assoluti o parziali) e dei sordomuti. La tavola sottostante riepiloga le prestazioni, gli importi e i limiti di reddito attualmente vigenti riconosciuti nei confronti degli invalidi civili. Sul punto merita segnalare la recente sentenza n. 152/2020 con cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto al cd. incremento al milione agli invalidi civili totali a partire dal compimento dei 18° anno di età.
Agli invalidi civili spettano anche prestazioni di natura non economica. A partire da una invalidità del 34% all'interessato spettano, infatti, gli ausili e le protesi previste dal nomenclatore nazionale (Decreto del Ministero della Sanità 332/1999); mentre con una invalidità superiore al 45% l'interessato può fruire della disciplina di favore per l'avviamento obbligatorio al lavoro (articolo 1, legge 68/1999); con una invalidità superiore al 50% l'invalido può inoltre beneficiare del congedo per cure di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 119/2011.
Da segnalare, infine, che con una invalidità superiore al 66% l'invalido può fruire di una serie di agevolazioni economiche indirette come la fornitura gratuita di protesi, presidi, ausili, come previsto dal citato decreto 332/1999 in connessione alle infermità invalidanti; la tessera di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio; eventuali agevolazioni per tessere tranviarie; agevolazioni per graduatorie case popolari; agevolazioni canone telefonico in base ai redditi posseduti (ISEE); l'esenzione dall'obbligo della reperibilità oraria per visite fiscali (cfr a tale ultimo proposito l'art. 25 del Dlgs 151/2015 ed il relativo decreto interministeriale Lavoro-Salute dell'11 gennaio 2016).
Appare utile menzionare anche un riflesso sulle prestazioni previdenziali. Con una invalidità civile superiore al 74% il lavoratore dipendente (non sono ammessi gli autonomi) può conseguire, previa domanda, una maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva pari a 2 mesi per ogni di lavoro effettivo entro un massimo di cinque anni (articolo 80, co. 3, legge 388/2000).