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Volevo sapere se come mamma separata senza reddito, con dei bambini a carico posso chiedere gli assegni per il nucleo familiare a mio nome sulla posizione, tutelata, del mio ex marito. Li posso chiedere in qualità di genitore affidatario? Benedetta da Milano

Il genitore separato/divorziato che non lavora e intende richiedere l'assegno per il nucleo familiare quale genitore affidatario, sulla posizione dell'altro genitore, ai sensi dell'articolo 211 della legge 151/1975, deve presentare direttamente la domanda di prestazione che, se inoltrata al datore di lavoro, deve essere correda­ta dal modello di autorizzazione rilasciato dall'Inps.

In base a quanto previsto dall'Istituto previdenziale con la circolare 48/1992, il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare nelle situazioni di separazione legale o di divorzio va definito secondo quanto segue.

Il nucleo è costituito dall'affidatario e dai figli affidati e il reddito familiare è quello corrispondente a tale composizione. Naturalmente, l'assegno non potrà essere percepito ove non si realizzino le previste condizioni, e in particolare quella che prevede che il totale dei redditi da lavoro dipendente e/o equiparato sia almeno pari alla percentuale del 70% del reddito familiare complessivo.


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Vorrei sapere come si determina il reddito utile per la richiesta, e l'eventuale ottenimento, di una integrazione al minimo per la pensione di mia moglie, con indicazione dei redditi che concorrono e non concorrono alla sua determinazione e i relativi riferimenti di legge. Franco da Monza 

L'importo della pensione può essere integrato al minimo considerando non solo il reddito personale dell'interessata  ma anche dei redditi del lettore. Infatti, dal 1° ottobre 1983, il trattamento mini­mo era subordinato ai redditi posseduti dal solo pensio­nato mentre, con la riforma Amato (Dlgs 503/1992), ven­gono compresi anche i redditi posseduti dal coniuge del pensionato. Se la decorrenza della pensione della mo­glie è successiva al 1994, l'integrazione al trattamento mi­nimo viene concessa - se nell'anno considerato - il pen­sionato non possiede:

1) redditi personali assoggettabili all'Irpef per un impor­to superiore a 2 volte l'ammontare del trattamento mini­mo previsto per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (12.881,18 euro annui);

2) redditi cumulati con il coniuge, non legalmente ed ef­fettivamente separato, per un importo superiore a 4 vol­te l'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligato­ria (25.762,36 annui).

Non concorrono alla determinazione del reddito quelli derivanti dalla casa di abitazione, la pensione stessa e i redditi soggetti a tassazione separata.

Ne deriva che i limiti di reddito coniugali oltre 25.762,36 euro escludono qualsiasi integrazione. Redditi coniuga­li fino a 19.321,77 euro consentono l'integrazione al mini­mo nella misura intera, mentre per redditi compresi tra 19.321,77 e 25.762,36 euro, l'integrazione al minimo totale o parziale varia a seconda dell'importo della pensione calcolata (il riferimento normativo è il decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 e successive modificazioni e inte­grazioni).


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sono un ex-dipendente ENEL nato nel Gennaio 1954, con accordo individuale ho cessato l'attività  lavorativa il 31.12.2010, nel marzo 2014 maturerò i requisiti (40 anni di contributi, piu' i mesi di "finestra"). Da Gennaio 2011 ho iniziato a versare i contributi volontari INPS. Nel settembre 2011 ho svolto attività  di vendemmia per un totale di 75 euro (sic!) in modalità voucher: per tale ragione mi è stata negata la possibilità  di essere "salvaguardato" dai 65.000 prima, e dai 55.000 poi, a causa di aver svolto "attività  lavorativa" come specificato dal Decreto. Vi chiedo la cortesia di farmi un pò di chiarezza, in particolare vi chiedo se secondo voi potrei rientrare nei 10.130 nuovi salvaguardati, in ragione della nuova clausola "attività  lavorativa fino a 7500 euro", anche se io l'ho svolta prima del termine ivi esplicitato (nel settembre 2011 per l'appunto). Qual'è il modulo adeguato per fare la domanda nella mia particolare situazione?

Il dubbio del lettore dovrebbe risolversi in senso positivo con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (attesa nelle prossime settimane) del decreto attuativo della terza salvaguardia . Nell'ultimo schema di decreto la salvaguardia verrebbe estesa ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 Gennaio 2015

Il paletto della necessità di non aver rilavorato prima del 4 Dicembre 2011, comparso in un primo schema di decreto agli inizi di Aprile, sarebbe stato dunque superato.


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Lavoro in banca e il mio istituto ha firmato un accordo sindacale per portare in esodo anticipato un certo numero di dipendenti, facendo ricorso al fondo esuberi interbancario. Io potrei aderire alla proposta e andrei in pensione a dal ottobre 2016, con 42 anni e 9 mesi di versamenti, all'età di 58 anni. So che per la pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni viene applicata una riduzione della pensione dei 2% annuo, prima dei 60 anni, e dell'1% dai 60 ai 62 anni. Questa riduzione non si applica se si va in pensione prima dei 31 dicembre 2017, a determinate condizioni. Quello che volevo sapere è se i versamenti che effettuerà l'istituto bancario all'inps nel periodo di esodo anticipato (la cd. contribuzione correlata) verranno presi in considerazione ai fini del calcolo dei 42 anni e 9 mesi, come da prestazione effettiva di lavoro, oppure non saranno utili per scongiurare la penalizzazione (andrei incontro infatti ad oltre il 4% di penalizzazione altrimenti)? Adriano da Roma

I lavoratori titolari di assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, avente decorrenza successiva al 4 dicembre 2011, purché derivanti da accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 con autorizzazione ac­cordata dall'Inps, rimarranno a carico dei fondi stessi fi­no al compimento del 62esimo anno di età ancorché ma­turino prima del compimento della predetta età i requisi­ti per l'accesso al pensionamento previgenti. 

Qualora l'accordo dovesse risultare successivo al 4 di­cembre 2011 (come sembra nel caso di specie), in materia di pensioni anticipate, l'Inps ha precisato (con il messaggio 219/2013) che la riduzione non opera se la contribuzione è quella prevista dall'arti­colo 6, comma 2-quater, del Dl 216/2011, tra cui è ricom­presa la prestazione effettiva di lavoro. L'elencazione è tassativa e ne deriva che, nel caso di specie, si applicheranno le riduzioni percentuali, 

Inoltre, il decreto del ministero del Lavoro e delle politi­che sociali del 3 agosto 2012 n. 67329 prevede, all'articolo 4, in materia di riduzione percentuale degli assegni, l'ap­plicabilità della penalizzazione ai lavoratori in parola qualora dovessero conseguire la pensione anticipata pri­ma di quella di vecchiaia.


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Sono un esodato dei credito. Ho aderito il 1 settembre 2011 a un esodo incentivato. Per accedere alle prestazioni straordinarie del fondo di solidarietà di settore sono cessato dal servizio il 31 gennaio 2013, con accesso al fondo dal 1 ° febbraio 2013 e permanenza nel medesimo fino al raggiungimento della finestra pensionistica, in base alla normativa pre-Fornero (sistema delle quote), in data 1 ° gennaio 2018. Per rientrare tra i "salvaguardati", è sufficiente la domanda di assegno straordinario, già presentata all'Inps a dicembre 2012, per il tramite della banca, oppure devo presentare una ulteriore domanda alla direzione territoriale del Lavoro entro il 21 maggio 2013, come previsto dal Dm dell'8 ottobre 2012 (attivazione dell'articolo 22, comma 1, del Dl 95 del 6 luglio 2012) per i cosiddetti "cessati"?

La risposta è negativa. L'adempimento relativo alla presentazione della domanda alla direzione territoriale del Lavoro non è un adempimento da rispettare per i lavoratori con assegno a carico dei fondi di solidarie­tà. Infatti, il decreto ministeriale 8 ottobre 2012, pubbli­cato in «Gazzetta Ufficiale» lo scorso 21 gennaio, non prevede alcuna formalità in tal senso nè tantomeno tale onere è stato previsto nel messaggio inps 4678 del 18 Marzo 2013.  Si ricorda che i titolari di assegno straordi­nario da data successiva al 4 dicembre 2011, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, rimarranno a carico del Fondo fino al compi­mento del 62esimo anno di età.


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