Lavoro in banca e il mio istituto ha firmato un accordo sindacale per portare in esodo anticipato un certo numero di dipendenti, facendo ricorso al fondo esuberi interbancario. Io potrei aderire alla proposta e andrei in pensione a dal ottobre 2016, con 42 anni e 9 mesi di versamenti, all'età di 58 anni. So che per la pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni viene applicata una riduzione della pensione dei 2% annuo, prima dei 60 anni, e dell'1% dai 60 ai 62 anni. Questa riduzione non si applica se si va in pensione prima dei 31 dicembre 2017, a determinate condizioni. Quello che volevo sapere è se i versamenti che effettuerà l'istituto bancario all'inps nel periodo di esodo anticipato (la cd. contribuzione correlata) verranno presi in considerazione ai fini del calcolo dei 42 anni e 9 mesi, come da prestazione effettiva di lavoro, oppure non saranno utili per scongiurare la penalizzazione (andrei incontro infatti ad oltre il 4% di penalizzazione altrimenti)? Adriano da Roma
I lavoratori titolari di assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, avente decorrenza successiva al 4 dicembre 2011, purché derivanti da accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 con autorizzazione accordata dall'Inps, rimarranno a carico dei fondi stessi fino al compimento del 62esimo anno di età ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previgenti.
Qualora l'accordo dovesse risultare successivo al 4 dicembre 2011 (come sembra nel caso di specie), in materia di pensioni anticipate, l'Inps ha precisato (con il messaggio 219/2013) che la riduzione non opera se la contribuzione è quella prevista dall'articolo 6, comma 2-quater, del Dl 216/2011, tra cui è ricompresa la prestazione effettiva di lavoro. L'elencazione è tassativa e ne deriva che, nel caso di specie, si applicheranno le riduzioni percentuali,
Inoltre, il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 3 agosto 2012 n. 67329 prevede, all'articolo 4, in materia di riduzione percentuale degli assegni, l'applicabilità della penalizzazione ai lavoratori in parola qualora dovessero conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia.
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