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Pensione Anticipata, le regole per chi si trova nei fondi esuberi

Lunedì, 29 Aprile 2013

Lavoro in banca e il mio istituto ha firmato un accordo sindacale per portare in esodo anticipato un certo numero di dipendenti, facendo ricorso al fondo esuberi interbancario. Io potrei aderire alla proposta e andrei in pensione a dal ottobre 2016, con 42 anni e 9 mesi di versamenti, all'età di 58 anni. So che per la pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni viene applicata una riduzione della pensione dei 2% annuo, prima dei 60 anni, e dell'1% dai 60 ai 62 anni. Questa riduzione non si applica se si va in pensione prima dei 31 dicembre 2017, a determinate condizioni. Quello che volevo sapere è se i versamenti che effettuerà l'istituto bancario all'inps nel periodo di esodo anticipato (la cd. contribuzione correlata) verranno presi in considerazione ai fini del calcolo dei 42 anni e 9 mesi, come da prestazione effettiva di lavoro, oppure non saranno utili per scongiurare la penalizzazione (andrei incontro infatti ad oltre il 4% di penalizzazione altrimenti)? Adriano da Roma

I lavoratori titolari di assegno straordinario a carico dei Fondi di solidarietà, avente decorrenza successiva al 4 dicembre 2011, purché derivanti da accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011 con autorizzazione ac­cordata dall'Inps, rimarranno a carico dei fondi stessi fi­no al compimento del 62esimo anno di età ancorché ma­turino prima del compimento della predetta età i requisi­ti per l'accesso al pensionamento previgenti. 

Qualora l'accordo dovesse risultare successivo al 4 di­cembre 2011 (come sembra nel caso di specie), in materia di pensioni anticipate, l'Inps ha precisato (con il messaggio 219/2013) che la riduzione non opera se la contribuzione è quella prevista dall'arti­colo 6, comma 2-quater, del Dl 216/2011, tra cui è ricom­presa la prestazione effettiva di lavoro. L'elencazione è tassativa e ne deriva che, nel caso di specie, si applicheranno le riduzioni percentuali, 

Inoltre, il decreto del ministero del Lavoro e delle politi­che sociali del 3 agosto 2012 n. 67329 prevede, all'articolo 4, in materia di riduzione percentuale degli assegni, l'ap­plicabilità della penalizzazione ai lavoratori in parola qualora dovessero conseguire la pensione anticipata pri­ma di quella di vecchiaia.


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