Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono in mobilità ordinaria dal 1° maggio 2013 per riduzione personale prev. dagli art.24,4 e 5 della legge 223/91. Sono nato il 2.8.1952, al 31.12.2012 ho 2026 settimane di contributi versati(Ecocert Inps). Con il vecchio sistema sarei andato in pensione il 1° settembre 2013. Con la nuova salvaguardia dei 55.000 secondo l'art.22 comma 1 lettera a) posso beneficiare della salvaguardia ?? e quando potrò andare in pensione?? La Mobilità è stata concessa alla mia Società con verbali di accordo presso il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e le tre Confederazioni Sindacali Nazionali in data 1.8.2011 e presso Assolombarda il 6.10.2011. Ancora ad oggi non riesco a comprendere sé andrò in pensione il 1° di settembre 2013 essendo un salvaguardato , o sé ci sono dei problemi per una eventuale controversa interpretazione da parte dell'INPS dell'art.22 comma 1 lett.a) riferita al mio caso. Alfonso

Si comprende lo stato di forte disagio del lettore. L'articolo 22, comma 1 lettera a) del decreto legge 95/2012 convertito con legge 135/2012 e del successivo messaggio Inps 4678/2013 prescrivono che i lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali firmati presso la sede governativa entro il 31.12.2011 abbiano i requisiti per partecipare alla salvaguardia (dei 55mila) se perfezionano i requisiti per la pensione entro la fruizione dell'indennità di mobilità. In altri termini la norma stabilisce solo un limite entro cui i requisiti devono essere perfezionati. Nel caso di specie la circostanza che è fonte di dubbi per il lettore - cioè il fatto che abbia maturato i requisiti per la pensione prima della cessazione del rapporto lavorativo e del collocamento in mobilità - non sembra costituire ragione di esclusione dalla salvaguardia. 


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Da quest'anno l'Imu sostituisce l'irpef sui redditi da terreni/fabbricati. Nella compilazione del modello per l'assegno nucleo familiare (Anf), vanno considerati tali redditi anche se non sono presenti nel quadro RN? Giorgio da Manfredonia

La risposta è positiva. L'Inps, con il messaggio 9710 del 14 giugno 2013, ha precisato che, in merito alle richieste di Anf per il periodo 1° luglio 2013-30 giugno 2014, i redditi derivanti da immobili e terreni relativi all'anno 2012 dovranno continuare a essere indicati tra i redditi assoggettabili all'Irpef (ta­bella A, colonna 2, del modello Anf/Dip). L'orientamento dell'istituto è che, ai sensi della disci­plina sugli assegni per il nucleo familiare, l'introduzio­ne dell'imposta municipale propria (Imu) non deter­mina alcuna modifica della natura dei redditi in paro­la, né delle vigenti modalità di computo degli stessi.


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Sono una dipendente di un ente locale, con 18 anni contributivi al 31 dicembre 1992 e 53 anni di età. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il raggiungimento della soglia richiesta per la pensione, i periodi di lavoro accreditati precedentemente al 18° anno di età sono moltiplicati per 1,5 (un anno di lavoro uguale 18 mesi), ex circolare Inps 35 dei 14 marzo 2012? Preciso che ho intenzione di andare in pensione con il sistema retributivo, considerando che a oggi ho 39 anni di servizio. Giovanna da Viterbo

La risposta è negativa. Il moltiplicatore 1,5 per i contributi accreditati prima del 18° anno di età riguarda esclusivamente i soggetti contributivi puri, cioè privi di anzianità prima del il, gennaio 1996. La lettrice, avendo oltre 18 anni di contributi entro il 1995, avrà una pensione calcolata con le regole del sistema contributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011, mentre per i periodi successivi sarà applicata la riforma "Monti-Fornero", la quale ha stabilito che anche tali lavoratori siano sottoposti al sistema contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2012.


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Sono nata l'11 agosto1952, sono entrata a far parte degli esodati a luglio 2010 e sono stata autorizzata alla prosecuzione volontaria. A giugno 2012 ho raggiunto i 40 anni di contribuzione. Nel periodo compreso tra il 24 ottobre e il 31 dicembre 2011, il Comune mi ha pagato voucher per prestazioni occasionali non riconducibili a tipologia di lavoro subordinato o autonomo (attività "pre—scuola") per un totale di 200 euro. Ho fatto domanda di pensione, che l'Inps nn accetta, perché con i voucher sono stata iscritta alla gestione separata e, quindi, non posso accedere ai benefici per i lavoratori salvaguardati in quanto ho ripreso l'attività lavorativa (per due mesi e mezzo e un introito totale di 200 euro). Cosa posso fare? È possibile che un lavoro occasionale accessorio sia equiparato a una ripresa di attività lavorativa? Franca da Roma

Da quanto riportato, la posizione della lettrice sembrerebbe risultare salvaguardata dalla circolare Inps 78/2013 e dal messaggio 8824/2013, a condizione che ella presenti istanza all'istituto entro il 25 settembre 2013. La novità è emersa con la legge di stabilità 2013. L'istituto precisa che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, e che abbiano conseguito (successivamente alla data del 4 dicembre 2011) un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7.500 euro, accederanno alla pensione qualora riescano a perfezionare i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015. Si usa ancora il condizionale in quanto l'Inps deve dare istruzioni su tale salvaguardia.


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Ho 57 anni. Ho iniziato a lavorare come dipendente privata nel 1985, e a maggio 2013 sono stata messa in mobilità. Finora ho maturato presso l'Inps (Ago, assicurazione generale obbligatoria) 1348 settimane di contributi, oltre a 71 settimane per contributi figurativi (Cigs); la mobilità durerà 18 mesi. Sono architetto. Qualora riuscissi ad avviare la libera professione, potrei iscrivermi a Inarcassa e versare lì i futuri contributi, ma poi dovrei procedere alla ricongiunzione, che dicono sia molto onerosa. Non ho riscattato i cinque anni di laurea. Che cosa mi conviene fare per incrementare la mia pensione? Iscrivermi a Inarcassa o riscattare la laurea? O che altro? Franca da Firenze

Le attuali tipologie di pensione erogate dall'Inarcassa non consentirebbero alla lettrice di riuscire a perfezionare il requisito per l'accesso a una delle prestazioni erogate a oggi, salvo il conseguimento della pensione di vecchiaia unificata "posticipata" a 70 anni. In considerazione dell'anzianità contributiva posseduta dalla lettrice presso l'Inps, qualora la stessa apra una posizione presso l'Inarcassa e non intenda esercitare la facoltà di ricongiunzione di cui alla legge 45/1990, potrebbe utilizzare le diverse contribuzioni accreditate ricorrendo alla totalizzazione nazionale (Dlgs 42/2006). A oggi la pensione in totalizzazione si consegue con 65 anni e tre mesi di età, e almeno 20 anni di contributi. Il requisito anagrafico dev'essere ulteriormente incrementato per effetto degli adeguamenti legati alla speranza di vita dal 2016.

La totalizzazione, solitamente, comporta la liquidazione di tanti pro quota di pensione in funzione degli istituti previdenziali coinvolti con le regole del sistema contributivo, salvo che in una delle gestioni l'assicurata possa far valere un diritto autonomo (in questo caso tale gestione liquiderà la quota con le regole di calcolo vigenti secondo il proprio ordinamento). In assenza di iscrizione alla Cassa professionale, il riscatto della laurea potrà essere esercitato presso l'Inps, valutando al contempo l'eventuale possibilità di richiedere l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari al fine di incrementare ulteriormente la posizione previdenziale.


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