Rossini V

Rossini V

Franco Rossini, già avvocato ed esperto in diritto del lavoro e della previdenza collabora dal 2013 con PensioniOggi.it. 

Sono beneficiario di causa di servizio ascritta alla quarta categoria, tabella A, e assegnatario di pensione privilegiata ordinaria. Ai sensi dell'articolo 38,comma 5, della legge 488/1998, «i grandi invalidi di guerra e i soggetti a essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi ed effetti dell'articolo 3 della legge 104/1992 e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della legge citata. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici». Considerata la sentenza 2179/2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento e la circolare Inps 128/2003, la quale effettua l'equiparazione ai sensi della legge 68/1999 per i soggetti titolari di benefici pensionistici (tabella A). Si chiede se avendo la causa di servizio citata, con pensione privilegiata ordinaria, si ha diritto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 senza ulteriori visite sanitarie? Damiano da Roma

Si ritiene che, per avere diritto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992 il lettore dovrà sottoporsi alla visita medica previ­sta dall'articolo 4 della citata legge, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la categoria di pensione privilegiata che gli è stata assegnata (la quar­ta) non è sufficiente a sostituire la certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalle commissioni Asl competenti, prevista dal citato articolo 4.

Infatti, per espressa previsione normativa dell'arti­colo 38, comma 5, della legge 488/1998, soltanto i gran­di invalidi di guerra e i soggetti a essi equiparati (titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di super-invalidità) sono considerati persone handicappate in situazione grave, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e l'attestato di pensione rilasciato dal ministero del Tesoro (modello 69), o la copia del decreto con­cessivo della stessa, può validamente sostituire la cer­tificazione di handicap in situazione di gravità rila­sciata dalle commissioni Asl. Dunque, per estendere alle persone affette da infermità ascritte allenare cate­gorie della tabella A del Dpr 915/1978 lo stesso tratta­mento, come da sentenza 2179/2010 del giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, occorre un intervento di carattere legislativo.

Pertanto, a eccezione di quanto disposto dal citato arti­colo 38, comma 5, della legge 488/1998, negli altri rasi di beneficio di pensione privilegiata relativa alle altre categorie di pensione sarà necessario sottoporsi alla vi­sita medica prevista dall'articolo 4 della legge 104/1992, in quanto la concessione dei due "istituti" (ri­conoscimento di infermità dipendente da causa di ser­vizio, e relativa concessione della pensione privilegiata, e riconoscimento della situazione di handicap) av­vengono sulla base di visite mediche effettuate da diffe­renti organi sanitari per finalità diverse. Infatti, il proce­dimento della concessione della pensione privilegiata avviene mediante l'accertamento medico da parte del­le commissioni mediche ospedaliere, cui segue il pare­re tecnico della commissione di verifiche delle cause di servizio, mentre il riconoscimento della situazione di handicap avviene a cura delle apposite commissioni Asl, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono integrate da un medico dell'Inps.


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Sono nato il 12/06/1954 e con il riscatto della laurea ho lavorato in strutture pubbliche senza soluzione di continuità dal 1973 a tutto il 2009, dall'1/1/2010 sono a contribuzione volontaria regolarmente autorizzata dall'inpdap, avevo calcolato allora che per arrivare a 40 anni di contribuzione il TFR mi sarebbe bastato, ovvero pagamento dell'ultima rata trimestrale di quasi 8000 euro nel settembre 2014. Come sono messo adesso? Agli sportelli inps non sanno rispondere, qualcuno che ci capiva di più ,dopo un calcolo con la matita, in 5 minuti mi ha detto che non rientro nel terzo contingente per 21 giorni.  Nicola

L'articolo 1, comma 231 lettera b) della legge 228/2012 e il Dm 22 Aprile 2013 ammettono alla salvaguardia i lavoratori autorizzati alla contribuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre  2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6.12.2011, ancorche' abbiano svolto, successivamente alla  medesima  data  del  4  dicembre  2011, qualsiasi  attivita', non  riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4  dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a  comportare la decorrenza del trattamento pensionistico (cioè comprensiva della finestra mobile) entro il 6.1.2015

Pertanto per rispettare la deadline del 6.1.2015 il lettore dovrà perfezionare i 40 anni di contributi entro il 5 Novembre 2013. Dai dati forniti non sembra che tale paletto possa essere rispettato. 


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Sono un salvaguardato del secondo decreto dei 55000.Ex Dipendente della ditta Bialetti caffettiere. La Bialetti ha chiuso la sua azienda nel Giugno 2010 e con un accordo governativo fatto a Roma al ministero del lavoro è stato concesso a tutto il personale (120 dipendenti) 2 anni di cassa integrazione e 3 anni di mobilità. In questi giorni la sede inps di gravellona toce (vb) 28883 si sta preparando alla spedizione delle lettere ai salvaguardati aventi diritto con la data di decorrenza della finestra di uscita e l'eventuale pensionamento.Ieri recandomi allo sportello della mia sede inps per chiedere informazioni in merito alla mia posizione mi e stato detto che la mia salvaguardia e quella di altri due colleghi é stata bloccata di ufficio perchè abbiamo maturato il requisito dei 40 anni in anticipo durante il periodo di cassa integrazione, nel mio caso in data 30 aprile 2012 mentre la mobilità è partita dal 01 luglio 2012. Premetto che l 'accordo fatto a Roma prevede anche quelli che inseriscono in un programma di cigs la previsione di una successiva procedura di mobilità strumentale all'accesso al trattamento pensionistico. La Fornero ha sempre sostenuto che nei 40.000 salvaguardati con accordi governativi circa 15000 unità sarebbero stati tutti qei lavoratori che sarebbero transitati dalla cassa integrazione alla mobilità nel 2012 quindi era prevedibile che alcuni lavoratori avrebbero raggiunto il requisito dei 40 anni durante la cassa integrazione. Chiedo a voi esperti se l'inps é in regola con il suo atteggiamento di bloccare il riconoscimento del diritto a me e tutti quei lavoratori con le stesse caratteristiche. Attendo un vostro chiarimento e come sarebbe possibile interferire con questa irregolarità da parte dell'inps Saluti Raffaele

Si condividono in pieno le ragioni del lettore. Il messaggio Inps 4678/2013 che ha recepito l'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012 e il Dm 8 Ottobre 2012 in realtà non ha regolato direttamente la questione limitandosi ad affermare che i potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori "per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, ancorché alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultano cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali maturano i requisiti per il pensionamento, vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della medesima legge". Allo stato attuale non sono stati forniti chiarimenti "ufficiali" sulla questione circa il perfezionamento dei requisiti per la pensione durante il periodo di cigs. 

Invero la ratio della norma dovrebbe essere quella di tutelare il lavoratore indipendentemente dalla circostanza che il soggetto abbia maturato i requisiti durante la fruizione dell'indennità di mobilità o durante l'altro "ammortizzatore sociale", la cigs, che temporalmente si colloca spesso antecedentemente all'ingresso in mobilità. In altri termini dovrebbe ritenersi sufficiente, secondo anche quanto dichiarato dal Ministro Fornero, la stipulazione di accordi per la gestione di eccedenze occupazionali (non a caso chiamati in questo modo dal decreto 95/2012) in sede governativa entro il 31.12.2011. Se tale restrizione fosse confermata dall'Inps si tratterebbe di un comportamento certamente discriminatorio nei confronti di soggetti che hanno siglato i medesimi accordi e che, per la sola "colpa" di essere piu' prossimi alla pensione tanto da riuscire a maturare i requisiti prima ancora del loro collocamento in mobilità, si troverebbero soggetti ad uno slittamento di 5 o 6 anni nell'accesso alla pensione. Contro tali irregolarità, se così possono essere chiamate, non c'è altra forma di tutela che la presentazione, in ultima istanza, di un ricorso. Anche se è auspicabile che aver portato all'attenzione del pubblico il problema possa aiutare a trovare una soluzione. 


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A quali condizioni è ammesso il ricorso al lavoro intermittente? Franca da Napoli 

Il  ricorso al lavoro intermittente è consentito nelle ipotesi previste dai contratti collettivi o, per le attività elencate, di cui al Dm 23 ottobre 2004, con rimando alla tabella delle attività contenuta nel Rd 2657/1923, o ancora, in ogni caso, per soggetti con più di 55 anni o con meno di 24 anni di età, fermo restando, per questi ultimi, che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il compimento dei 24 anni e 364 giorni (ministero del Lavoro, circolare 18 luglio 2012, n. 18; articolo 34, comma 2, del Dlgs 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dalla legge 28 giugno 2012, n. 92).

Questa è la disciplina oggi in vigore, che ha sostituito la precedente, con la quale si faceva riferimento, oltre che ai contratti collettivi, al Rd 2657/1923 e a specifici periodi dell'anno, anche ai soggetti di età inferiore a 25 anni o superiore a 45 anni, anche se pensionati. E', quindi possibile avvalersi in ogni caso dei requisiti di età o, nel caso in cui questi manchino, ricorrere al contratto collettivo o alle attività discontinue elencate nel Rd 2657/1923. Si ricorda inoltre che il recente decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 ("decreto lavoro 2013", ha introdotto l'ulteriore limite di 400 giornate lavorate nell'arco di un triennio solare.


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Sono entrato in pensione con la totalizzazione nazionale ed ora scopro però che mi hanno calcolato la pensione con il sistema misto: retributivo fino al 2003 e contributivo dal 2004. Ma e' corretto, avendo al 31 dicembre 1995 maturato almeno 18 anni di contributi? la mia pensione non doveva essere calcolata tutta con il metodo retributivo? Sono fregato? Gianni da Roma

Pur avendo maturato, al 31 dicembre 1995, 18 anni di contributi, previsti per il calcolo della pensione con il sistema retributivo, all'atto della richiesta della totalizzazione dei periodi assicurativi versati a più casse di previdenza, che viene effettuata a titolo gratui­to, si deve accettare che le quote di pensione siano paga­te con il metodo di calcolo contributivo, a meno che in una gestione non si siano raggiunti i requisiti minimi per il calcolo retributivo. Infatti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 42/2006, con la richiesta della totalizzazione gli en­ti previdenziali interessati, ciascuno per la parte di pro­pria competenza, determinano la misura dei trattamenti in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, e la misura del trattamento a carico degli enti previdenzia­li pubblici è determinata sulla base della disciplina previ­sta dal Dlgs 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusi­vamente con le regole del sistema contributivo, a meno che non si sia maturato il diritto autonomo alla pensione (condizione che, nel caso in questione, non si è verificata né per i contributi versati all'Inpdap, né peri contributi versati all'Inps), mentre la misura del trattamento a cari­co degli enti previdenziali privati, costituiti ai sensi del Dlgs 10 febbraio 1996, n.103, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.


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