Decreto esodati: i lavoratori in mobilita' devono aver cessato l'attivita' lavorativa entro il 4 Dicembre 2011

Martedì, 05 Giugno 2012

Sono uscito dall'azienda il 30/12/2011 con un accordo di mobilità stipulato in data 02/09/2011. Ad Aprile 2012 ho raggiunto i 40 anni di contributi. Il 25 Giugno 2012 copio i 60 anni. Visto l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n.14: risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 etc..... 

Posso considerarmi nella condizione g) sui salvaguardati dal decreto Fornero?  Roberto

Ritengo che la risposta sia negativa. I lavoratori che hanno stipulato accordi di mobilità devono rispettare le condizioni imposte dall'articolo 2 comma, 1, lettera a) del DM Fornero. Tra le condizioni viene precisata che la cessazione del rapporto lavorativo deve essere avvenuta entro il 4 Dicembre 2011. 

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