Decreto esodati: il dubbio sulla legittimità dei nuovi paletti

Mercoledì, 30 Maggio 2012

premetto che ho firmato un accordo individuale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in data 31/12/2010 ma ho successivamente lavorato 6 mesi con un contratto a termine sino al 31/7/2011):
a) vedi articolo 2 punto 1g (… senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa); questa riga aggiunta al decreto originale mi esclude a priori dalla salvaguardia?
b) è regolare che si aggiunga una modifica così sostanziale rispetto al decreto originario?
c) ci sono dal suo punto di vista i presupposti per un ricorso e comunque per aprire un contenzioso legale?
la ringrazio anticipatamente

Purtroppo la bozza salvaguarda un numero pari a 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del Dl 216/2011 a condizione, tra gli altri requisiti, che non ci sia stata rioccupazione di qualsiasi genere. Dunque risulterebbe escluso.

 

A titolo personale ritengo che ci siano estremi per contenziosi legali i cui esisti sono tuttavia incerti. Lo scrivente non è un costituzionalista ma è evidente che la pratica di emanare un decreto ministeriale (atto regolamentare non soggetto ad approvazione parlamentare), che modifica norme di rango primario senza una apposita "autorizzazione" contenuta nella legge stessa (la cd. "delegificazione") non è né equa, né giuridicamente accettabile. In definitiva queste norme integrative stanno andando sostanzialmente oltre il testo della legge e dunque le modifiche dovrebbero in realtà subire un passaggio parlamentare.

 

Se alcuni punti sono in dubbio, il contrasto appare nettissimo soprattutto nel caso degli autorizzati ai volontari. Qui verrebbe imposto il termine temporale del 6 Dicembre 2013 (come decorrenza del trattamento pensionistico) al fine di essere inclusi tra i salvaguardati. Di tale termine nel Dl 201/2011 non esiste traccia. Ad un attento osservatore non sfugge poi che si tratta dello stesso termine fissato per i cessati dal servizio a sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del Dl 216/2011, e potrebbe essere perfettamente logico estederlo simmetricamente anche ai prosecutori volontari. Ma qui l'estensione viene fatta con un DM mentre nel caso dei cessati dal servizio la condizione è stata opportunamente inserita nel Milleproroghe (che è un decreto legge e che come tale è stato sottoposto ad approvazione delle Assemblee Parlamentari).

 Il sospetto di un "giochetto politico" è dietro l'angolo: laddove ci si doveva assumere i meriti di un allargamento delle "maglie" includendo tra i salvaguardati anche i cessati dal servizio che originariamente non erano previsti del Dl 201/2011, il passaggio è stato parlamentare con strenua difesa dei diritti degli interessati; per la restrizione relativa ai prosecutori invece il Parlamento non sembra volerci mettere la faccia lasciando la "patata bollente" all'esecutivo. 


 Dunque di elementi da addurre in sede di contenzionso con i TAR ce ne sarebbero eccome. 


 

 

 

 


 

 

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