Il Milleproroghe non contiene, nè potrebbe, una discriminazione nei confronti dei lavoratori "enel" cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del Dl 216/2011. E' vero che tra le condizioni imposte per accedere alla salvaguardia, l'articolo citato richiede espressamente che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle attuali Direzioni territoriali del lavoro. Tuttavia riterrei improbabile che l'azienda non abbia provveduto ad effettuare la comunicazione richiesta: questa è infatti un preciso obbligo a carico del datore di lavoro e deve pervenire al Centro per l'Impiego entro un breve lasso di tempo dall'evento risolutivo. In caso di inadempienza l'azienda sarebbe peraltro responsabile nei confronti dei lavoratori.