Sono stato collocato in mobilità con cessazione dell'attività lavorativa dal 1° Settembre 2012 sulla base di accordi siglati fuori dalla sede governativa il 30.11.2011. Ho verificato sul Vostro utile programma se sono salvaguardato e ho avuto purtroppo conferma che allo stato attuale non sono tra coloro che possono andare in pensione con le vecchie regole. Mi chiedo: con la legge di stabilità mi cambia qualcosa per la mia posizione? E' possibile che questo vincolo della sede governativa mi faccia restare quasi 6 anni senza reddito nè pensione? Alfredo
Al momento la situazione è quella correttamente descritta dal lettore. Nel suo caso il vincolo della sede governativa, imposto con il Dl 95/2012, non consente l'accesso alla salvaguardia. Il vincolo si appresta tuttavia ad essere rimosso nella legge di stabilità che sta iniziando il suo iter in Parlamento. Ciò consentirebbe la fruizione della salvaguardia. L'emendamento presentato dispone infatti:
"Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. e successive modificazioni si applicano , ai sensi dei commi da 11-bis a 11-quater , anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7. commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991. n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione mero il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 dei 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500.
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni. dalla legge n. 214 del 2011;
c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500:2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni. dalla legge n. 214 del 2011;
d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2011.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di Concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e all'articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95. convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012."
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