Esodati, e' necessario l'accordo con il datore

Martedì, 25 Settembre 2012

Sono nato il 18.12.52. Al 31.10.11 ho cessato il rapporto di lavoro a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in quanto a causa di una riorganizzazione aziendale il mio posto di lavoro è stato soppresso. Mi è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso e dal 16.03.12 percepisco l'indennità di disoccupazione fino al 15.02.13. Sono state fatte le peviste comunicazioni di cessazione al CPI. Al 18.12.12 maturerò i requisiti pre riforma (60 anni e quota 96 avendo 39 anni e 10 mesi di contributi INPS) e pertanto, dopo la finestra, a gennaio o febbraio 2014 sarei potuto andare in pensione con le vecchie regole. Il mio caso rientra tra i salvaguardati? Alessandro

L'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 come convertito con legge numero 14 del 2012 include tra i potenziali salvaguardati i prestatori che entro il 31.12.2011 abbiano risolto il rapporto di lavoro a seguito di accordo (individuale o collettivo) con il datore. La norma richiede in altri termini che le parti abbiano perfezionato un accordo in ordine alla cessazione del rapporto di lavoro in perfetta parità tra loro (si tratta di una specie di contratto risolutorio); non sono dunque tutelati dalla norma i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per iniziativa unilaterale del datore come nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soggettivo o per giusta causa. In tal caso non esiste, evidentemente, "accordo" tra le parti.  Nel caso di specie ricordo che potrebbe tuttavia usufruire del pensionamento in deroga a 64 anni ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 15-bis del Dl 201/2011. 

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