Esodati, il vincolo della sede governativa

Mercoledì, 28 Novembre 2012

L’articolo 22 del Decreto Legge numero 95 del 6 Luglio 2012 riporta la frase “ accordi stipulati in sede governativa”.
La mia azienda (Pininfarina) in data 02/12/2011 ha stipulato un accordo per la gestione di 127 esuberi con la Regione Piemonte e Sindacati (l’accordo prevede 12+12 di CIGS più 36 di Mobilità). Il dubbio che nessuno ancora riesce a togliermi è il seguente: questo accordo è da considerarsi Governativo? Oppure sono governativi solo quelli firmati al Ministero.
Per me è di vitale importanza essere tutelato dal suddetto articolo, in quanto alla fine della cigs avrei raggiunto 41 anni di contributi e potrei accedere alla pensione con i vecchi requisiti, in caso contrario non saprei come raggiungere i nuovi requisiti pensionistici (42 + 8 mesi). Calogero

L'articolo 22, comma 1, lettera a) del Decreto legge numero 95 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto ha esteso la salvaguardia ai lavoratori le cui imprese abbiano stipulato entro il 31.12.2011 presso la sede governativa accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali a condizione che questi maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. Ciò vale indipendentemente dalla data di cessazione dell'attività lavorativa. Per accordi governativi si intendono solo quegli accordi stipulati dalle aziende e sindacati presso il Ministero del Lavoro, il Ministero dello Sviluppo Economico o la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'attuale legge di stabilità, il cui iter di approvazione sta volgendo al termine, contiene tuttavia una ulteriore estensione della salvaguardia anche a coloro che, come in questo caso, abbiano stipulato accordi al di fuori della sede governativa (a condizione però in questo caso che la data di cessazione dell'attività lavorativa sia avvenuta entro il 30.9.2012). 


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