Esodati, l'opzione donna resta valida dopo la legge di stabilita'

Lunedì, 26 Novembre 2012

Sono una ex dipendente di 56 anni di uno zuccherificio che il 24 novembre del 2009 ha sottoscritto un accordo sindacale per l'esodo incentivato, ritenendo di poter andare in pensione, con l'opzione  contributiva ( 57 anni per le donne della riforma Dini), a partire dalla vecchia terza finestra del 2013. Con la riforma Sacconi mi ritrovo a mio carico, con l'allungamento della finestra mobile oltre ai tre mesi aggiuntivi della nuova aspettativa di vita, ulteriori 15 mesi e , così, se tutto fila liscio dovrei essere in pensione a partire dall'ottobre 2014. Ad oggi ho maturato 36 anni e 6 mesi di contribuzione INPS. Poichè da questo mese termina l'assegno di mobilità ed i requisiti minimi di 57 anni li raggiungo il 19 giugno del 2013 le chiedo se posso rientrare nelle nuove disposizioni della legge finanziaria, anticipando quale esodata la data di pensionamento. Assunta

La risposta è negativa. Le disposizioni contenute nella legge di stabilità (per quanto è dato sapere al momento attuale) non producono cambiamenti per la sua posizione previdenziale e in generale per coloro che intendono usufruire della cd. "opzione donna" (articolo 1, comma 9, legge 243/04).  Resta dunque confermata la possibilità di andare in pensione optando per la liquidazione del trattamento con il sistema contributivo una volta perfezionati 57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi a cui aggiungere una finestra mobile di 12 mensilità (Circ. Inps 53/2011 e 35/2012).


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