Il giorno 30 Novembre 2012 ho raggiunto i requisiti per l'inserimento nella graduatoria dei salvaguardati (i primi 65,000), infatti a quella data ho raggiunto i 40 anni di contribuzione ed ero stato autorizzato alla contribuzione volontaria prima del 4/12/2011 (la mia pratica e' comunque in corso di verifica da parte dell'INPS).
L'INPS non ancora pubblicato la graduatoria definitiva dei salvaguardati ed il mio quesito e' se io possa comunque fare domanda di pensione ora (...in attesa della lista) o se invece debba aspettare la lista definitiva. Presumo che qualora io debba aspettare la pubblicazione della lista definitiva l'efficacia della domanda di pensione avra' comunque valore retroattivo. Potreste chiarirmi quale procedura si debba seguire nella mia situazione. Carlo
Ritengo che la risposta sia negativa. La presentazione della domanda di pensione è evidentemente subordinata alla comunicazione dell'inclusione del lavoratore nella salvaguardia. E' pertanto necessario attendere che l'Inps completi la lista definitiva e comunichi le istruzioni sulle modalità di presentazione della domanda ai soggetti inclusi. In caso contrario il rischio è che la domanda venga respinta come è accaduto per molti lavoratori. Si consiglia tuttavia di ottenere un riscontro presso un patronato.
Egregi Signori, sono nata a To il 7.2.1957. Sono stata assunta il 1° luglio 1974 presso uno studio commercialistico, e dopo 10 mesi ho cambiato studio, e così senza interruzione contributivaho lavorato fino al 30.09.2009, data in cui sono stata licenziata per riduzione del personale. Ho percepito 12 mesi di disoccupazione ed ho chiesto l'autorizzazione a pagare i contributi volontari nel 2009. Li sto pagando senza alcuna interruzione. Continuando a versarli, al 30 giugno 2014 io raggiungo i 40 anni di contributi versati. Gradirei sapere se rientro nei salvaguardati e pertanto se potro' andare in pensione con le vecchie regole, e cioè: 40 anni di contributi e un anno per l'apertura della finestra. Grazie per la risposta. Fiorenza
La risposta è negativa. L'articolo 22 del Dl 95/2012 ha esteso la salvaguardia ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria a coloro che possano vantare le seguenti condizioni:
a) il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011) (cioè entro il 6.12.2014);
b) che tali soggetti non abbiano comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione in parola e possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL 201/2011.
Nel caso di specie, raggiungendo i 40 anni nel giugno 2014 la finestra si aprirerebbe nel 2015, oltre la deadline consentita al punto a).
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