Esodati, le problematiche dei lavoratori nei fondi esuberi

Sabato, 08 Dicembre 2012

Vorrei inoltre porvi alcune domande sulla situazione del mio compagno nato nel novembre 1954. Dall' 1.1.2010 è stato collocato nel fondo solidarietà credito con 1.833 settimane di anzianità lavorativa (comprensive di 12 mesi di servizio militare). Secondo la lettera di accoglimento inviata dall'INPS, la corresponsione dell'assegno straordinario cesserà il 1.1.2015 (data nella quale avrebbe maturato il requisito allora vigente di 40 anni di contributi oltre 3 mesi di finestra).
I quesiti:
-1) Dovrebbe risultare salvaguardato dal recente decreto Fornero pur non rientrando tra i 10.000 esentati dal D.L. 31.5.2010 n. 78?
-2) Rischia quindi di rimanere senza alcun reddito nei mesi intercorrenti tra la data di cessazione dell'assegno e la nuova finestra?
-3) Quale sarà la nuova decorrenza della pensione e quando dovrebbe presentare la domanda e con quali richieste di avvalimento di eventuali deroghe?
-4) Il successivo trattamento pensionistico dovrà subire, oltre all'applicazione del contributivo dall'1.1.2012, anche la penalizzazione/riduzione di circa l'1% in virtù dell'anticipo rispetto ai 62 anni di età? Lara

Con riferimento alla questione è utile fare un passo indietro. Cronologicamente:

- L'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 ha consentito a 10 mila lavoratori - tra cui coloro che avevano al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del citato decreto legge) la titolarità della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore - di mantenere le finestre vigenti sino al 31.12.2010 (le cd. finestre di accesso).

- Il Messaggio Inps numero 20062/2011 ha precisato che l'ultimo lavoratore incluso nella graduatoria ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008. Pertanto non è possibile avvalersi del beneficio nel caso in questione.

- L'articolo 12, comma 5 bis del Dl 78/2010, il Decreto del Ministero del Lavoro numero 63655 del 5 Gennaio 2012 e il messaggio Inps numero 1648/2012 hanno consentito tuttavia ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria al 31 Maggio 2010 che hanno risolto il rapporto successivamante al 30 Ottobre 2008 (e dunque a coloro che non sono rientrati nella precedente gradutoria rimanendo soggetti alle nuove regole di decorrenza cioè finestra mobile di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito) di ottenere la proroga dell'assegno di sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre risultanti dall'applicazione dell'articolo 12, comma 2 del sopra citato decreto.

- La legge 111/2011 ha ulteriormente innalzato le finestre mobili per i soli lavoratori quarantisti che maturano i requisiti per la pensione dal 2012 in poi (l'innalzamento è pari ad un mese in piu' per il 2012, 2 mesi per il 2013, 3 mesi dal 2014 in poi). Per cui le finestre diventano rispettivamente di 13, 14 e 15 mesi per la generalità dei lavoratori dipendenti. Si ritiene che queste ulteriori mensilità non siano coperte dalla proroga dell'assegno di cui all'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010. 

- L'articolo 24, comma 14, lettera c) del Dl 201/2011 ha consentito il mantenimento delle previgenti regole di accesso e di decorrenza - tra l'altro - ai lavoratori titolari di prestazione straordinaria alla data del 4.12.2011 nei limiti quantitativi indicati nel decreto interministeriale del 1° Giugno 2012 (17.710 unità) che risulteranno inclusi al termine della speciale procedura di monitoraggio indicata nel comma 15 del sopra citato articolo.

- Si ritiene che il requisito contributivo di 40 anni non sia soggetto all'adeguamento della speranza di vita istat (secondo quanto vigeva al 5 Dicembre 2011 data di entrata in vigore del Dl 201/2011). L'inps non ha precisato il punto ma il ministero del lavoro nell'agosto 2012 ha supportato questo orientamento. 

In definitiva ritengo che il compagno sia in possesso dei requisiti per essere tra i salvaguardati rispetto alla Riforma Fornero. Se incluso al termine della procedura di monitoraggio viene confermata la maturazione dei 40 anni nel Settembre 2014 con decorrenza dal Gennaio del 2016 (stante una finestra mobile di 15 mesi). Nel lasso di tempo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre (nei limiti di quanto sopra precisato) può ottenere la proroga dell'assegno di sostegno al reddito facendone espressa richiesta nella domanda di pensione nel momento in cui questa potrà essere presentata. Si consiglia di far seguire tutta la procedura ad un patronato.

Quanto alla penalizzazione sull'accesso prima dei 62 anni ritengo che questa non sia applicabile ai lavoratori salvaguardati. L'articolo 24, comma 14, primo capoverso del Dl 201/2011 mantiene per questi la disciplina di accesso alla pensione vigente al 5 Dicembre 2011. E questa normativa non includeva le penalizzazioni indicate nell'articolo 24, comma 10 del medesimo Dl.


Invia una Domanda

Ogni giorno la consulenza ai lettori. Inviare un quesito e' semplice e gratuito. Se sei già registrato esegui il log- in oppure registrati ora e poi clicca il pulsante in basso.

Invia il tuo Quesito!

Newsletter

Ricevi tutti gli aggiornamenti nella tua email! Compila i campi seguenti
© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati