Esodati: 5mila quarantisti mantengono le decorrenze antecendenti alla legge 111/2011

Venerdì, 14 Febbraio 2014

Sono nato il 14/04/1957 e sono ad esporre quanto segue: Ero dipendente di Unicredit e ai primi di Settembre del 2007 ho aderito all'esodo propostomi dalla Banca, con uscita dal servizio il 1/07/2010. Dopo aver esperito tutte le formalità burocratiche richieste a verifica della congruità dei contributi versati, certificatomi dall'Inps, di raggiungere i requisiti richiesti dalla legge vigente nei 60 mesi previsti dal fondo interbancario e dopo aver ricevuto il benestare dall'Inps ho firmato per l'uscita dal lavoro a decorrere dal 01/07/2010. Nel frattempo interveniva prima la legge Prodi, con nuove modalità di uscita, poi la Tremonti ed in ultimo la Fornero.

Con la legge Prodi che era migliorativa in quanto introduceva le 4 finestre l'istituto ci comunicava che le regole d'uscita firmate a suo tempo non sarebbero cambiate. Con la legge Tremonti invece il tutto veniva riguardato in quanto cambiavano le regole, non più 4 finestre ma una unica e dopo 12 mesi successivi al raggiungimento dei 40/anni di contribuzione, quindi veniva spostata la mia uscita dal 01/07/2010 al 01/01/2011. Nel marzo 2011 ricevevo comunicazione dall'Inps che al 31/12/2015 sarebbe cessato l'assegno di sostegno dal fondo interbancario e avrei ricevuti l'assegno pensionistico Inps, in quanto sarebbe si finito i 60/mesi di assegno di sostegno ma raggiungevo i 40/anni di contribuzione più i 12/mesi della finestra d'uscita.

Purtroppo ancora una volta devo assistere al ribaltone, Legge Fornero, ora mi chiedo, si sono tra i 65.000 salvaguardati, cioè tra coloro che vanno con le vecchie regole, però ho un dubbio che mi assilla continuamente che alcuni dicono che è stato superato, ed è quello dell'aspettativa di vita, cioè dell'allungamento dei 12 mesi dopo i 40/anni di contribuzione, qualcuno dice che chi ha versato 40/anni di contribuzione è esente ( sempre parlando dei salvaguardati) dall'aspettativa di vita e quindi dopo 12 mesi dal raggiungimento dei 40/anni riceverà pensione Inps, oppure sarà accompagnato con ulteriore assegno di sostegno fino al raggiungimento della tanto agognata pensione. Noto inoltre che nei vostri calcolatori nonostante io sia un quarantista mi viene spostata la data pensionistica di tre mesi avanti e cioè ad aprile 2016 anziché Gennaio 2016. Domenico

Si conferma prima di tutto che lettore è tra salvaguardati, cioè tra coloro che possono mantenere le regole di pensionamento e di decorrenza vigenti alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore della Riforma Fornero.  Si ricorda tuttavia che - con specifico riguardo alle regole di decorrenza - l'articolo 18, comma 22-ter del DL 98/2011 convertito con legge 111/2011 ha ulteriormente incrementato le finestre di decorrenza dei lavoratori che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i vecchi 40 anni di contributi). L'intervento citato ha disposto l'aumento di un mese della finestra di decorrenza qualora il requisito contributivo viene raggiunto nel 2012, di 2 mesi se raggiunto nel 2013 e di 3 mesi se raggiunto dal 2014 poi. Per tale ragione la data di decorrenza della pensione, nonostante il lettore sia un salvaguardato, si sposta di 3 mesi, ad aprile del 2016 anziché che a gennaio 2016. 

L'articolo 18, comma 22-quater del citato decreto legge ha tuttavia esentato dall'applicazione del predetto incremento, 5 mila lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2012. I lavoratori potenzialmente inclusi sono:

a) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 30 giugno 2011 che maturino i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, e;

b) i lavoratori titolari della prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarietà di settore alla data del 6 luglio 2011.

Qualora il lettore rientrasse in tale contingente (lettera b) potrebbe pertanto vedere mantenuta la finestra di decorrenza del primo gennaio 2016. 

Per fruire del beneficio, anche se l’Inps non ha diffuso comunicazioni ufficiali, si ritiene sufficiente indicare nella domanda di pensione, la richiesta di usufruire della deroga prevista ex articolo 18, comma 22-quater del Dl 98/2011 convertito con legge 111/2011. L’Inps provvederà al monitoraggio delle domande pervenute per la fruizione del beneficio sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il superamento del numero di 5000 domande di pensione, l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a fruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.


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