Esodati bancari: altri 1600 salvati con la spending review

Martedì, 24 Luglio 2012

Sono un bancario in esodo dal 1° gennaio 2012, maturerò i 40 anni di contributi a settembre 2013 e a regole vecchie dovevo andare in pensione il 1° dicembre 2014 (o forse tre mesi dopo, per il recepimento dell'aspettativa di vita della riforma ed il compimento dei 60 anni - sono nato a gennaio 1954 - quindi data presunta gennaio o marzo 2015). Con i recenti decreti dovrei andare a 62 anni che compirei a gennaio 2016, ampiamenti entro il Fondo Esuberi, che scade il 31/12/2016. Ed è quello che mi indica il vostro simulatore.
Quello che non mi è chiaro se faccio parte del decreto dei 65000, che pure parla di coloro i quali hanno sottoscritto un accordo ante 5 dicembre, ma non ancora sono percettori di assegno, oppure del decreto dei 55000, dei quali fanno parte 1600 bancari come me, che francamente mi sembrano pochi, se dovessero ricomprendere tutti coloro che sono usciti o dovranno uscire a partire dal 1° gennaio 2012. Del resto ABI aveva parlato di circa 20 mila bancari interessati, ed i due decreti dovrebbero ricomprenderli. Forse siamo un po' di qua ed un po' di la?

 

Il Decreto Fornero firmato lo scorso 1° Giugno salvaguarda un numero pari a 17.710 lavoratori nei fondi esuberi. In questa cifra sono ricompresi indistintamente sia coloro che avevano la titolarità della prestazione straordinaria alla data del 4 Dicembre 2011 (che restano soggetti alle normali regole di permanenza nel fondo) sia coloro che, pur avendo conseguito sulla base di accordi intercorsi in data antecedente al 4 Dicembre 2011 il diritto all'accesso ai fondi, avrebbero percepito la prestazione dal 1° Gennaio 2012. I lavoratori in questa categoria resteranno nel fondo sino all'età di 62 anni. 

L'articolo 22 del decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012 (spending review) ha esteso poi il beneficio ad ulteriori 1600 lavoratori questi sì ricompresi nel solo "secondo tipo" (cioè non titolari della prestazione al 4 Dicembre 2011). 

In definitiva si può affermare che i lavoratori nei fondi di solidarietà che beneficeranno delle previgenti regole saranno un totale di 19.310 soggetti di cui almeno 1.600 appartenenti al "secondo tipo". 

 

 

I contenuti del Decreto Fornero

Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza. Saranno indenni dagli effetti della riforma:

- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;

- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;

- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;

- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;

- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;

- 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto Milleproroghe con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Chi rientra in queste ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

 

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