Esodati bancari: cosa cambia con il decreto fornero

Martedì, 05 Giugno 2012

sono un dipendente, nato il 09.07.1953 ed assunto il 15.06.1977 ( con altri 21 mesi di contribuzione) presso una banca del gruppo Intesasanpaolo ed ho firmato, molto volentieri, lo scorso 10.05.12 l'entrata in esodo dal 01.07.12 p.v. ( comunque su richiesta della direzione e fino a nov. 2015 data della pensione ovviamente con le vecchie regole).
L'istituto pero', non confermando le uscite, si è riservato di verificare l'applicazione del decreto Fornero di concerto con l'Inps.
Cortesemente le chiedo se esistono comunque delle possibilita' di uscita per il primo Luglio p.v.

La scelta della data di risoluzione del contratto e dunque della data di immissione nel fondo è una questione di competenza della banca e dell'intesa stipulata con i sindacati. Ma le date di uscita originarie possono essere comunque rispettate. Oggi in realtà gli istituti di credito stanno valutando la "convenienza" del collocamento del lavoratore nei fondi esuberi alla luce dei nuovi oneri introdotti dal DM Fornero che impongono, per coloro sono entrati dal 2012 nei fondi, il mantenimento del lavoratore sino a 62 anni di età.     


Ho letto nel Decreto che resterò nel fondo sino a 62 anni, sempre che la banca mi confermi l'uscita dal 1° Luglio prossimo. Ma per tale data non avrò comunque raggiunto i requisiti per la pensione secondo la vecchia disciplina. Cosa mi succederà?

E' piuttosto strano che non avrà raggiunto per tale data i requisiti per il pensionamento secondo la vecchia disciplina. Ricordo che per maturare il diritto alla pensione di anzianità è (o meglio era) sufficiente perfezionare, dal 2013 e al netto dell'aspettativa di vita, la quota 97 con un minimo di 61 anni di età e 35 anni di contributi. 


il decreto Monti – Fornero sui c.d. “esodati” è stato alfine firmato, ma non ha certo fugato i tanti dubbi degli interessati, di cui faccio parte. Desidero dunque evidenziare la mia posizione, contando di poter così fare anche cosa utile ad altri nella stessa situazione.
Già dipendente Unicredit, ho aderito ad uno dei piani di esodo dal medesimo promossi. Per la precisione sono nato il 27/10/55 e, sulla scorta di un accordo concluso nell’ottobre 2008, ho cessato l’attività lavorativa, iniziata il 5/11/74, in data 31/12/10, con 1880 settimane di contributi utili alla cennata data di risoluzione del rapporto.
La domanda di accesso al Fondo di Solidarietà è stata accolta dall’INPS nel maggio del 2011 con decorrenza 1/1/11 e scadenza al 30/11/2015, decorrendo la pensione, sulla scorta della legislazione allora vigente, dall’1/12/2015 (in sostanza 40 anni di contributi più 1 anno di finestra).
A mio avviso dovrei rientrare tra i c.d. “salvaguardati” del decreto in argomento, in quanto incluso tra i lavoratori di cui all’art. 2 lettera c), primo capoverso del medesimo.
Oltre a chiederle cortesemente la conferma di quanto sopra, gradirei sapere se la cennata decorrenza della pensione all’1/12/2015, resta ferma, o se la stessa sarà comunque soggetta alle variazioni correlate all’aumento dell’aspettativa di vita, ed, in quest’ultima eventualità, se l’assegno di accompagnamento continuerà ad essermi erogato dall’INPS attraverso la continuazione della permanenza nel Fondo di Solidarietà (all’1/12/15 avrò 60 anni e poco più di 1 mese di età e la mia permanenza nel Fondo sarà all’epoca pari a 4 anni e 11 mesi). Paolo


Sì, il DM fornero conferma la salvaguardia per coloro che hanno la titolarità della prestazione straordinaria alla data del 4 Dicembre 2011.

 

Ciò significa poter accedere alle regole di pensionamento e di decorrenza in vigore prima dell'approvazione del Decreto Salva Italia (come precisato dall'articolo 24, comma 14, primo capoverso del Dl 201/2011 convertito dalla legge 214/2011). La disciplina previgente si ricorda non prevedeva l'adeguamento all'aspettativa di vita Istat per coloro che accedevano alla pensione di anzianità indipendentemente dal requisito anagrafico (cioè con i 40 anni di contributi).

 

La disciplina citata tuttavia imponeva finestre di decorrenza piu' lunghe, pari a 15 mesi, per coloro che raggiungono il requisito dei 40 anni dal 2014 in poi (cfr: articolo 12, comma 2, Dl 78/2010). E' questo un intervento recente, da molti confuso con l'aspettativa di vita, che è stato disposto nell'estate del 2011 con le due manovre estive del governo Berlusconi. Dunque la decorrenza della pensione sarà soggetta ad uno slittamento di 3 mesi rispetto alle date originarie.  

L'assegno di accompagnamento in genere è in grado di coprire i tre mesi laddove sussistano apposite clausole di salvaguardia nel fondo.  

 

 

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati