Esodati bancari: la salvaguardia per coloro non compresi nella graduatoria delle 10mila unita'

Lunedì, 16 Aprile 2012

Gent.mo Dott. Rossini,
sono un ex dipendente di Intesa SanPaolo in esodo dal 1° gennaio 2010.
Sono nato il 6/05/1955, ho cessato il mio rapporto di lavoro con la banca il 31/12/2009 quindi, secondo le regole in essere al momento della mia adesione al Fondo di Solidarietà, sarei dovuto andare in pensione il 1° gennaio 2014, usufruendo del cosiddetto "assegno di solidarietà" fino al 31/12/2013. Nel 2010 mi è stato detto che le quattro finestre erano abolite e quindi avrei usufruito della finestra unica, prolungando così la mia attesa della pensione di ulteriori nove mesi. Con la riforma attuale, se non erro, mi verranno aggiunti tre mesi a causa della "aspettativa di vita", facendo slittare così la data di pensionamento di dodici mesi, portandola quindi al 1° gennaio 2015. Unica nota positiva, sempre che abbia capito bene, non dovrei avere penalizzazioni a causa dell'età, cioè per il fatto di andare in pensione prima dei 62 anni. E' corretto quanto ho elencato ?
In caso affermativo, per quanto riguarda la copertura degli ulteriori dodici mesi, al momento attuale c'è una garanzia o devo attendere il varo di qualche provvedimento ? La ringrazio dell'attenzione e La saluto cordialmente,
Giuseppe

Sì, è corretto. La Riforma Fornero ha confermato l'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita, dal 1° Gennaio 2013 pari a 3 mensilità. Quanto alla copertura, al momento attuale non sono previste garanzie che coprano il nuovo periodo di slittamento per coloro che sono rimasti fuori dalla salvaguardia delle 10 mila unità (Art 12, Dl 78/2010). Era stato infatti previsto che il regime delle nuove decorrenze non si applicasse solo per 10 mila lavoratori (un numero del tutto irrisorio rispetto alle necessità) sulla base di una graduatoria stilata dall'Inps. L’istituto ha di recente concluso chiuso la graduatoria comunicando che l’ultimo lavoratore che potrà beneficiare delle previgenti decorrenze risulta aver cessato il rapporto di lavoro intorno al 30 ottobre 2008.

Confermo la “nota positiva”: la penalizzazione non sarebbe applicata dato che è un soggetto “salvaguardato” dalla Riforma Fornero. 

Un cordiale saluto

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