ho lavorato presso una banca dal 2.1.1981 al 28.2.2011.Dal 1.3.2011 ho avuto accesso al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito del personale dipendente delle imprese di credito (ex DM 158/2000) e percepisco un assegno straordinario con scadenza 1.3.2016. Al 31.7.2012 ho maturato n. 1870 settimane di contributi e, secondo le regole valide fino al 31.12.2012, dovrei maturare il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza 1.3.2016, come indicato nella lettera dell’INPS.
Ora che finalmente è stato pubblicato sulla G.U. il decreto del 1.6. 2012, volevo alcune precisazioni:
• La mia posizione rientra effettivamente tra i 65.000 salvaguardati e, più precisamente tra i 17.710 di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c del citato decreto, anche se il mio diritto alla pensione, secondo la normativa previgente, maturerà solo nel 2016 e comunque dopo la fine del periodo di fruizione della prestazione straordinaria a carico del Fondo?
• In caso di risposta affermativa, tale salvaguardia è automatica e mi verrà comunicata ufficialmente dall’INPS o da altri o devo espletare di mia iniziativa qualche formalità, presentare istanza o altro?
• Infine, chiedo se, cessando la corresponsione dell’assegno straordinario a mio favore, nonchè la maturazione dei contributi, con il febbraio 2016, dovrò necessariamente procedere al versamento di contributi volontari per colmare il vuoto contributivo di sei mesi fino alla decorrenza del 1.9.2016 e pertanto presentare sin d’ora richiesta di autorizzazione all’INPS o solo attendere detta decorrenza, semplicemente rimanendo sei mesi senza reddito alcuno?
Cristina
Sì, la sua posizione rientra tra i lavoratori che sono titolari di prestazione straordinaria alla data del 4 Dicembre 2011 a carico dei fondi di solidarietà di settore. La salvaguardia non è automatica nel senso che essere in possesso dei requisiti non è garanzia di andare in pensione con le regole vigenti al 6.12.2011. Ciò dipende dall'inclusione del suo nominativo all'interno della graduatoria dei 65mila lavoratori salvaguardati che l'Inps ha stilato in queste settimane. Se inclusa riceverà una comunicazione da parte dell'istituto previdenziale entro la fine del mese di settembre (cfr: messaggio inps numero 12196 del 20 Luglio 2012).
I periodi di vuoto economico dovuti all'applicazione delle nuove finestre mobili di cui all'articolo 12, comma 2 del Dl 78/2010 convertito con legge numero 122/2010 e successive modifiche - abolite in linea generale dal 1° gennaio 2012 ma mantenute ancora eccezionalmente in vigore per tutti i salvaguardati - non devono essere coperti da contribuzione volontaria. Si tratta infatti di uno spostamento della decorrenza: 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi. La copertura economica di questo imprevisto slittamento dovrebbe in futuro essere assicurata da un decreto interministeriale.