Sabato, 19 Maggio 2012

Le risposte degli esperti di Business Vox

Si riportano a seguire le risposte ai lettori del Dott. Franco Rossini

 
Sono nato il 6/9/1954 ed assunto in banca il 4/7/1978. Prima della riforma, per fruire del sistema delle quote, quale era la data di maturazione del mio diritto ? 6/9/2015 ( 61° anno di età) oppure 6/12/2015 ( 61 anni e tre mesi ). ?
E quanti mesi andavano poi aggiunti quale finestra?
Ed ora andranno inoltre aggiunti i 3 mesi per aspettativa di vita previsti dal 2013 ed i 4 mesi previsti dal 2016 ?.
In definitiva, ci sono dei rischi che la data di diritto alla percezione della pensione vada oltre l'1/7/2017 ?
Tutto quanto sopra in quanto la banca mi ha comunicato l'uscita dal lavoro ( in base all'accordo del luglio 2011) a decorrere dal prossimo 30/6/2012 e la permanenza nel fondo non potrà superare i 60 mesi (quindi non oltre il 30/6/2017). Non c'è alcuna clausola di salvaguardia da nessuna parte.
Verbalmente la banca mi ha detto che la mia pensione decorrerà dall'1/1/2017 ma io non ne sono convinto.
Spero proprio di no: già mi bastano i 4 anni e mezzo ( 1/7/2017 - 31/12/2021 ) nei quali, pur essendo "salvaguardato", sembra che dovrò sperare nello stanziamento delle risorse ( fatti salvi eventuali miracoli, attesi dalla Fornero).

La ringrazio e mi scuso ma come potrà intuire non sono affatto sereno.

 

La maturazione della pensione di anzianità, secondo la previgente disciplina, si conseguiva – nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 con il raggiungimento di 61 anni e 3 mesi e il perfezionamento della quota pari a 97 anni e 3 mesi (fermo restando un minimo di 35 anni di contribuzione) per i lavoratori dipendenti ai sensi di quanto stabilito dalla tabella B allegata alla legge 243/04 come modificata dalla legge 247/07 e per effetto dell'aumento dell'aspettativa di vita disposto dall'articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 come convertito dalla legge numero 122 del 2010. Dunque nel suo caso dovrebbe maturare il diritto nel Dicembre del 2015.

Considerando le finestre mobili pari a 12 mensilità per i lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del citato decreto, il primo assegno si collocherebbe nel mese di Gennaio 2017 e dunque entro il periodo massimo di assistenza del fondo come da Lei correttamente richiamato.

E' tuttavia ancora prematuro confermare l'uscita del lavoratore con il suo collocamento nel fondo. Allo stato attuale infatti non è possibile predire, con certezza, se il lavoratore sarà soggetto alla previgente o alla nuova disciplina pensionistica: esiste infatti un vincolo di bilancio ed è dunque necessario, quantomeno, attendere la promulgazione del decreto per comprendere se il lavoratore farà effettivamente salve le vecchie regole.


 

 

Sono nato il 30 Marzo 1954. Maturerò i 40 anni di contribuzione il 31-12-2012.
Dirigente d'azienda privata, sono stato esodato con accordo individuale a fine Maggio 2010 indennizzato con 1 anno di mancato preavviso comprensivo di contributi e con incentivo all'esodo. . Ho ottenuto autorizzazione alla contribuzione volontaria a giugno 2011.
Mi pare capire che il decreto attuativo preveda, per i contributori volontari, una discriminante temporale ( 2 anni dal raggiungimento della pensione) ma non è per niente chiaro se ci si riferisca a maturazione del diritto ( 40 anni contribuzione, nel mio caso) oppure alla decorrenza della pensione stessa ( data che include la finestra " Tremonti").
Mi può chiarire, per favore, quale è ( ho sembra essere) l'orientamento ad oggi del ministero ?
Un' altra domanda: come è possibile che i 5.000 milioni di euro stanziati dalla legge siano sufficienti per soli 65.000 pensionati ? Il calcolo porterebbe ad una media di 87.000€ /anno a pensionato, e, come media, mi sembra veramente irrealistica.
Grazie

 

Non sono chiari gli "orientamenti" del ministero. Al momento attuale l'incertezza è molto elevata ed è indispensabile attendere la pubblicazione del Decreto per verificare chi effettivamente sarà coperto. Lo stesso numero, i 65mila, non è un dato ancora ufficiale. 


 

 

Salve,
il 1°gennaio 2012 ho aderito al fondo di solidarietà del Gruppo Bancario Intesa San Paolo in base all'accordo del luglio 2011.
Sono nata il 28 febbraio 1954 e pertanto secondo le previgente normativa avrei avuto accesso alla pensione a decorrere dal luglio 2015.
Come noto, in sattesa del decreto Fonero, i pagamenti dell'asssegno di sostegno sono stati bloccati e chi, come me, si ritrova senza rediito e con l'incertezza piu' assoluta!
Ciononostante la Bsnca continua ad attuare le previsioni dell'accordo anche per i colleghi in uscita al 30 giugno 2012.
Il sindacato al quale appartengo non mi da risposte...a distsanza ormai di quasi sei mesi dalla mia uscita mi domando: ma che fine faremo? Anna Maria

 

Anche in tal caso non ci sono risposte certe. Al momento si può solo affermare che i lavoratori che hanno ottenuto il diritto all'accesso ai fondi di solidarietà di settore, ancorchè non titolari dell'assegno straordinario di sostegno, sono soggetti salvaguardati ai sensi dell'articolo 24, comma 14, lett. c) Dl 201/2011. Ciò tuttavia non conferisce loro automaticamente la certezza, al momento attuale, di accedere alle previgenti regole pensionistiche. Qualsiasi accordo sembra prematuro in quanto non è possibile determinare la durata dell'assegno in modo certo. Gli stessi uffici Inps hanno dichiarato di non poter procedere alla liquidazione degli assegni nelle more della pubblicazione del decreto Fornero (cfr messaggio numero 7223 del 2012). 

Tralasciando le indiscrezioni del governo (che tuttavia appaiono favorevoli a tutelare in qualche misura tali lavoratori), è indispensabile attendere i provvedimenti ufficiali.

 

 

 

 

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