Esodati, chi sono i salvaguardati del terzo decreto

Martedì, 30 Aprile 2013

40 anni di contributi fatti a settembre del 2012(gli ultimi 25 v v con domanda fatta nel 2011 ma iniziato pagamenti a settembre del 2012 perche 'prima percepivo la mobilita') secondo il patronato cgil di torino (forse) dovrei essere salvaguardato come 40ista( legge sacconi 40+1 anno di attesa)dal conteggio che hanno fatto dovrei andare a novembre del 2013. Chiedo : posso considerami salvaguardato.devo aspettare la data che mi hanno detto. Giuseppe Carito da Torino

Si confermano i calcoli del patronato. L'articolo 1, comma 231, lettera d) della legge 228/2012 tutela i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, debbano attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 (e cioè entro il 6 gennaio 2015). Si attendono ora i provvedimenti attuativi di questa salvaguardia.

Si ricorda che il terzo decreto - in attesa della pubblicazione in GU - tutela potenzialmente:

1) 2560 lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilita' ordinaria o in deroga aseguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili altrattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2,della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennita' di mobilita' in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

2) 1590 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011 ancorche' abbiano svolto,successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

- abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (cioè 6 Gennaio 2015);

3) 5130 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorche' abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

- abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attivita' non superiore a euro 7.500;

- perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

4) 850 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilita' ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennita', devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

Criteri di assegnazione

Nell’esaminare le domande, l’Inps terrà conto di determinati criteri di precedenza.

  • Per i lavoratori in mobilità: cessazione del rapporto di lavoro.
  • Per gli autorizzati alla prosecuzione volontaria: cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari.
  • Per i lavoratori cessati in base ad accordi collettivi o individuali, data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Prossimi Passi

    Si attende la pubblicazione del decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale in cui saranno indicate le modalità per avvalersi della salvaguardia in esame.


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