Esodati: Con il perfezionamento dei nuovi requisiti entro la mobilità si è fuori dalla salvaguardia

Lunedì, 24 Febbraio 2014

Salvaguardia art.1 comma 231 E ss.,della leggeN.228 del 2012‏ Ai fini della salvaguardia della legge in oggetto faccio parte della categoria: a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011. Criteri di ammissione: perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.

Il mio rapporto di lavoro è cessato il 30/06/2012(60 anni e 39 anni di contributi) a seguito di accordi non governativi, in data 02/07/2012 sono stato messo in mobilità ordinaria con il beneficio di 4 anni in quanto la mia ex azienda ha sede in Abruzzo(fino a giugno 2016). Dopo aver presentato istanza di salvaguardia con la legge in oggetto, in data 17/09/2013 ho ricevuto la lettera di certificazione del diritto alla salvaguardia dalla DTL di competenza in quanto possedevo i requisiti necessari per i benefici previsti dall'art.1,comma 231 della legge 24 dicembre 2012,n.228.

A maggio del 2012 ho compiuto 60 anni con 39 anni di contibuti e il 01/06/2013 dopo un anno di attesa per l'apertura della finestra dovevo percepire la pensione, ma l'INPS ha respinto la mia domanda di pensione citando testualmente il messaggio Inps N. 17606 del 04/11/2013 che esclude dal beneficio della salvaguardia i lavoratori che nel periodo di fruizione di interventi a sostegno al reddito perfezionano i reguisiti pensionistici ai sensi l.214/2011.....(in poche testuali parole visto che sono in mobilità ordinaria fino al 2016, posso benissimo aspettare la pensione al raggiungimento dei 42 anni e 6 mesi dopo di che mi viene concessa).

Ma la legge 214/2011 riguarda la prima salvaguardia e il messaggio 17606 è solo un chiarimento alla 2 salvaguardia di cui all'articolo 22 comma 1,lettera a),della legge n.135 del 2012(n.40000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali). Tutto questo non a niente a che vedere con la 3 salvaguardia.

La sede Inps di competenza mi comunica che il messaggio N.17606 è estensibile a tutte le salvaguardie,(anche alla 3)ma nel leggere il messaggio a mio parere non viene menzionato niente di tutto cio',puo' l’INPS a sua discrezione puo' modificare la mia appartenenza alla 3 salvaguardia?(legge 228 del 2012)...

Si potrebbe aprire un contenzioso con l'INPS, "per abuso di potere?" L'INPS ha emanato un'altro messaggio il n 19202 ma l'oggetto dello stesso fa sempre riferimento all'articolo 22,comma 1,lettera a),della legge n.135 del 2012.A mio modesto parere i due messaggi riguardano solo dei chiarimenti riferiti alla 2 salvaguardia (legge n.235 del 2012. Qual'è il parere dell'esperto? Gabriele

Si condividono le perplessità del lettore. Preliminarmente si conferma che il lettore appartiene alla terza salvaguardia: articolo 1, comma  231, lettera a) della legge 228/2012. Ciò in considerazione del fatto che ha cessato il rapporto lavorativo nel luglio 2012 sulla base di accordi firmati in sede non governativa.

I messaggi inps numero 17606/2013 e 19202/2013 hanno limitato il beneficio previsto dall'articolo 22 comma 1, lettera a) della legge 135/2012 (cioè quella riguardante 40mila lavoratori in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi firmati entro il 31 12 2011) ai soli lavoratori che non riescono perfezionare i nuovi requisiti pensionistici previsti dalla riforma Fornero entro il termine della fruizione degli strumenti di sostegno al reddito (in particolare cassa integrazione straordinaria e mobilità).

Restano pertanto esclusi dalla salvaguardia i lavoratori che perfezionano, entro la fruizione degli strumenti di sostegno del reddito, i nuovi requisiti di vecchiaia o per il trattamento anticipato previsti dal decreto legge 201/2011 a condizione che ciò non comporti penalizzazioni sull'importo economico erogato. Con il messaggio 19209/2013 l'Inps ha infatti specificato che tale esclusione opera solamente nei confronti dei lavoratori che conseguono il diritto al pensionamento con i nuovi requisiti senza l'applicazione delle penalizzazioni previste per coloro che accedono alla pensione anticipata.

La disposizione, come nota il lettore, si applica però con riferimento alla salvaguardia della legge 135/2012 e non pare estensibile alla legge 228/2012 a meno di compiere una forzatura. Sarebbe pertanto utile che l'istituto previdenziale facesse chiarezza sull'applicabilità della disposizione alle successive salvaguardie onde evitare ingiuste discriminazioni.


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