Sì. Nello specifico se il licenziamento è stato oggetto di un accordo di esodo volontario e raggiunge quota 96 a giugno 2012 il suo caso può essere coperto dall'art 6, comma 2-ter, Dl 216/2011 come convertito dalla legge 14/2012 (Milleproroghe 2012).
L'articolo citato salvaguarda nei limiti di alcune risorse, i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi:
a) la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti;
b) il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 6 Dicembre 2013.