Esodati, due salvaguardie contro le finestre mobili

Venerdì, 15 Marzo 2013

Desidererei avere qualche chiarimento relativamente alla mia posizione come appresso indicata: Esodato il 1^ luglio 2009, in possesso di certificato di pensione categoria vocred inviatomi il 4 novembre 2009 ove, con accompagnatoria dell'INPS,mi fu comunicata data di corresponsione dell'assegno di pensione 1^ gennaio 2014 e istruzioni circa la domanda da produrre prima della stessa. Alla luce delle successive disposizioni legislative (legge Tremonti ecc. ecc.) vorrei sapere se la data e' stata modificata essendo titolare fino al dicembre 2013 di prestazione straordinaria a carico di fondi di solidarieta' di settore.In caso di slittamento della finestra di accesso alla prestazione pensionistica desidererei conoscere quali strumenti di accompagnamento economico potrei utilizzare per raggiungere la stessa ed avere istruzioni circa modi e tempi per inoltrare le relative richieste. Enzo da Napoli

Tra il 2010 e il 2011 si sono susseguiti diversi interventi sulle finestre di decorrenza che hanno posticipato la data di effettivo pensionamento per molti lavoratori. In particolare l'articolo 12, comma 2 del decreto Legge numero 78 del 31 Maggio 2010 convertito con legge 122/2010 ha introdotto dal 1° Gennaio 2011 le finestre mobili

La nuova disciplina prevede una finestra valida per tutti di 12 mesi (18 per i lavoratori autonomi) dalla data di perfezionamento dei requisiti per il pensionamento. Se la data di pensionamento è raggiunta ad esempio il 5 Aprile 2013 la data di decorrenza sarà 1° Maggio 2014 (1° Novembre 2014 se autonomi). 

Vecchie decorrenze per 10 mila lavoratori - L'articolo 12, comma 5 del citato decreto ha consentito tuttavia a 10 mila lavoratori di mantenere eccezionalmente le vecchie decorrenze (vigenti sino al 31.12.2010). I lavoratori beneficiari sono:

a) i lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni,sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periododi fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7,commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensidell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, esuccessive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordicollettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;

c) i lavoratori che al 31 Maggio 2010 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi disolidarieta' di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per ottenere il beneficio il lavoratore deve indicare nella domanda di pensione (da presentare in genere 2/3 mesi prima dell'apertura della finestra originaria) l'intenzione di voler usufruire della deroga di cui al comma 5 della legge 122/2010. L'inps ha di recente stabilito che l'ultimo lavoratore in posizione utile nella graduatoria ha risolto il rapporto di lavoro il 30 Ottobre 2008 (messaggio numero 20062/2011). 

Per i lavoratori di cui ai punti a), b) e c) sopra citati che hanno invece cessato l'attività lavorativa dopo il 30 Ottobre 2008 l'articolo 12, comma 5-bis del citato decreto consente di ottenere la proroga del sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra le vecchie e le nuove finestre.

Per ottenere il beneficio il lavoratore deve presentare domanda di pensione con le stesse modalità richieste per la deroga dei 10 mila - cioè deve presentare domanda di pensione indicando nella stessa di volersi avvalere della deroga di cui al comma 5 della legge 122/2010 (cfr messaggio numero1648/2012). 

L'intervento della 111/2011 - L'articolo 18 della legge 111/2011 ha infine attuato un nuovo intervento sulle finestre mobili per coloro che maturano i requisiti per il pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (cioè coloro che raggiungono la pensione con i 40 anni di contributi) a partire dal 1° Gennaio 2012. Si tratta dei cd. lavoratori quarantisti. 

Nello specifico è previsto un ulteriore allungamento di un mese per chi matura il requisito nel 2012, di due mesi per il 2013 e di tre mesi dal 2014 in poi. In definitiva chi accede alla pensione con i 40 anni sconta finestre mobili di 13 mesi se il requisito è maturato nel 2012, di 14 mesi per il 2013 e di 15 mesi dal 2014 in poi.  Per gli autonomi le finestre sono rispettivamente di 19, 20 e 21 mesi. 

Il comma 22 quater del citato articolo 18 ha disposto, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) ai lavoratori collocati in mobilità' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;

c) ai lavoratori che al 6 Luglio 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Inoltre, il comma 22-quinquies del citato articolo 18 ha disposto altresì che l'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui sopra che intendono avvalersi della salvaguardia dal posticipo delle decorrenze. 


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