Gentilmente: qual'è la ratio dell'emendamento sugli esodati? chi matura quota 96 entro il 2012 non ha già diritto alla pensione a 64 anni di età? Che beneficio ne traggono quindi gli esodati se hanno incluso le finestre di accesso per fare salva la vecchia disciplina? è un non senso o sbaglio? Antonino
Come correttamente osserva, in definitiva, l'emendamento esodati (Art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011) può sovrapporsi a quanto disposto dall'art. 24, comma 15-bis del Dl 201/2011 (che consente ai lavoratori dipendenti del settore privato che maturano quota 96 entro il 31 Dicembre 2012 l'accesso al pensionamento a 64 anni di età) nel caso in cui il lavoratore in questione maturi, tra gli altri requisiti, la quota 96 entro il 30 Novembre 2012 (perchè solo in tal caso la finestra di decorrenza cadrebbe entro il 6 Dicembre 2013).
Tuttavia si tratta di due disposizioni diverse. La prima infatti consente l'accesso al pensionamento non prima del raggiungimento dei 64 anni di età anagrafica. Coloro che rientrano nell'emendamento sugli esodati fanno salva invece la previgente disciplina pensionistica con la conseguenza di poter accedere alla pensione anche prima dei 64 anni di età.
Un esempio può aiutare a capire:
Immaginiamo un lavoratore dipendente del settore privato esodato ( e cioè in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 2-ter, Dl 216/2011) che maturi quota 96 a Settembre 2012 (perchè magari compie 60 anni proprio in tale mese). Se non fosse stato approvato l'emendamento sugli esodati, tale lavoratore avrebbe avuto diritto alla pensione, come ha osservato, non prima dell'età di 64 anni (art. 24, comma 15-bis, Dl 201/2011) e cioè nel Settembre 2016. Con l'emendamento sugli esodati invece potrà (dato che viene fatta salva la previgente disciplina) ottenere la pensione dal 1° Ottobre 2013, trascorso l'anno della finestra mobile. Come si vede il vantaggio dato dall'emendamento è piuttosto netto.