Ho sentito che ci sono ulteriori cambiamenti con il decreto spending review per i salvaguardati. E' vero? Chi sono questi lavoratori? cosa potrebbe cambiare per chi aveva i requisiti ai sensi del decreto firmato il 1° Giugno? Maria Concetta
Sì, effettivamente il governo ha predisposto l'estensione della tutela per un numero massimo pari a 55mila lavoratori. L'estensione è contenuta nell'articolo 22 del Decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012 e porta così a 120mila il numero di soggetti che complessivamente potranno beneficiare delle regole di accesso alla pensione e delle decorrenze vigenti alla data del 6 Dicembre 2011 (data di entrata in vigore della Riforma pensionistica).
Com'è noto il decreto legge numero 95 dovrà essere convertito dalle camere e dunque potrebbero esserci ulteriori modifiche rispetto al testo attualmente entrato in vigore.
Gli ulteriori 55mila lavoratori interessati sono stati così determinati:
a) lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennita' di mobilita' in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta';
c) lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20l, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
d) lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
L'articolo dovrà essere successivamente attuato da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 95/2012.
Il nuovo provvedimento non altera i requisiti indicati nel decreto firmato il 1° Giugno riguardante i 65mila salvaguardati i quali mantengono dunque le regole e le modalità di accesso ivi contenuti.