Esodati: estesa la tutela anche per i lavoratori "esodandi"

Lunedì, 20 Agosto 2012

sono un ex dipendente di Ansaldobreda che per motivi di ristrutturazione ha posto in mobilità parte delle maestranze secondo accordo siglato in sede interministeriale data 31.03.2010 fra azienda sindacato .
Ho 58 anni e l'attività lavorativa è cessata in data 27 dicembre 2011 e messo in mobilità a far data del 04.01.2012, ed in base alla legge n.223 del 23.07.91 art.4 e24, la mia indennità di mobilità dovrebbe terminare a marzo 2013 e andare in pensione ad aprile 2013 in base alla legge previgente, in quanto durante la fruizione della mobilità ho maturato alla data del 25.12.2012 40 anni di lavoro (con il riconoscimento di 10 anni di espozione all'amianto , sia da parte dell'inail che dall'inps).
Sarei grato di conoscere se la mia posizione di salvaguardato rientra nei 65000 (perchè cessato entro 31.12.2011) o nei prossimi 55000. Salvatore

 

L'articolo 24, comma 14, lettera a) del Dl 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 nonchè l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno (riguardante i cd. "65mila") salvaguarda un numero pari a 25.590 lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 4 Dicembre 2011 a condizione che: a) l'attività lavorativa sia cessata entro il 4 Dicembre 2011; b) maturino i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità.

L'articolo 22, comma 1, del Decreto numero 95 del 6 Luglio 2012 convertito con legge numero 135 del 7 Agosto 2012 ha di recente ampliato le maglie dei salvaguardati ammettendo al beneficio ulteriori 55mila soggetti.

Tra i nuovi ammessi figurano anche i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Ritengo dunque che sia in possesso dei requisiti per essere incluso nel secondo gruppo dei salvaguardati. Questi lavoratori, come sancisce l'articolo 22 del DL 95/2012, devono attendere la pubblicazione di un nuovo decreto interministeriale (previsto entro il 6 Ottobre 2012) che definisca le modalità di ammissione al beneficio.

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati