Esodati, i dubbi sulla stima di vita per i lavoratori in mobilità lunga

Venerdì, 19 Aprile 2013

Gent.mo Dott. Rossini ho letto la sua risposta del 11/04/13 ad una persona che e' in mobilita' lunga dal 2007 che chiedeva notizie sull'aspettativa di vita e vorrei cortesemente chiederle alcuni chiarimenti in merito.Anche io sono stato licenziato e collocato in mobilita' lunga (L.223/91,art.4 e 24) il 30/09/2007 con L.296/2006 (art.1,comma1189),essendo cio' avvenuto entro il 31/12/2007 abbiamo bloccato i requisiti 57/35 cosi' come stabilito dal messaggio Inps n.27073 (08/11/2007) e quindi tutelati da riforme pensionistiche successive e come evidenziato dallo stesso messaggio 27073,il Ministero del Lavoro,tramite nota n.14/0000196 del 11/01/2005,ha stabilito che le leggi in materia di mobilita' lunga sono da considerare 'speciali' e quindi non modificabili e/o sostituibili da leggi 'generali' anche successive.Nonostante questa tutela garantita da Ministero del Lavoro e Inps,nonostante nel messaggio Inps n.13343 (Agosto/2012) si stabilisce che i lavoratori collocati in mobilita' lunga con L.296/2006 maturano i requisiti secondo la Tab. C della L.449/1997 (57/35),nonostante io abbia ricevuto dall'Inps la lettera in cui mi si dice che sono escluso sia dalla L.122/2010 (riforma Tremonti) che dalla L.214/2011 (riforma Fornero),l'Inps stessa vuole comunque assoggettarmi all'applicazione dei 3 mesi di aspettativa di vita che partono dal 2013.Cio' e' un controsenso con quanto Ministero e Inps stessa hanno in precedenza stabilito e contravviene al diritto acquisito secondo le norme suddette.Ma se ti dicono che sei escluso dalla L.122/2010 e le norme sull'adv sono contenute in essa perche' applicarle lo stesso?? Le chiedo : c'entra forse anche l'applicazione della L.111/2011??? Ma anche se fosse cosi' tutte le leggi che hanno introdotto e stabilito l'applicazione dell'adv sono comunque generali e successive al 2007,anno in cui ci hanno concesso il blocco dei requisiti 57/35 attraverso una legge speciale,vorrei un suo prezioso parere. Obler da Salerno

Si condividono le perplessità espresse dal lettore (peraltro la normativa in tema di adv - contenuta nell'articolo 12, comma 12-bis del dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 - taceva completamente circa l'adeguamento ai lavoratori di cui alla 296/2006 lasciando cioè pensare che l'adeguamento fosse escluso per tali soggetti).

Ad ogni modo si tratta questa di una interpretazione (estensiva) inps ai sensi del messaggio 20600 del 13 Dicembre 2012 e dell'articolo 24, comma 15, ultimo capoverso del Dl 201/2011 convertito con legge 214/2011.  L'articolo 18, comma 22-ter della legge 111/2011 è intervenuto sulle finestre mobili per i lavoratori che accedono alla pensione indipendentemente dal requisito anagrafico (40 anni di contributi). Dunque ritengo non abbia influito sul caso di specie. 


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