Esodati: i fondi di solidarietà copriranno gli effetti dovuti all'adeguamento della stima di vita

Giovedì, 06 Febbraio 2014

Sono esodata da Unicredit dal 1/1/2011. Il mio tipo di pensione è vecchiaia (sono nata il 7/12/1954 entrata in Unicredit il 1/4/1976) e la mia prima finestra era il 1/1/2016,ma con le riforme Sacconi del 2011 è stato tutto spostato al 1/7/2016 per le leggi 111/2011 e 148/2011. Dunque 6 mesi di vuoto economico coperti in parte dal messaggio Inps di Novembre 2013 n.18488 in quanto i tre mesi di ADV dovrebbero essere coperti dal Fondo di Solidarietà del credito anche se così supero i 60 mesi canonici. Non si parla pero’ degli ulteriori tre mesi dovuti all’innalzamento dell’età pensionabile delle donne ( L.148/2011). Vorrei sapere se ci sono notizie al riguardo visto che né Inps né sindacati rispondono al riguardo. Gelsia

Sul punto è effettivamente presente un vuoto legislativo. Attualmente infatti l’articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010 ha prolungato l’erogazione della prestazione pensionistica in favore dei titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore per il solo periodo di slittamento della decorrenza della prestazione pensionistica come determinata dallo stesso decreto legge (articolo 12, commi 1-2 Dl 78/2010). I successivi decreti ministeriali attuativi della citata disposizione (cioè i DM 63655/2012, DM 68225/2012 e da ultimo il DM 76353/2013) - peraltro emanati con forte ritardo rispetto alle reali esigenze dei lavoratori in questione - non hanno pertanto potuto affrontare gli ulteriori periodi di discontinuità economica prodotti da interventi legislativi successivi al citato Dl 78/2010.

In particolare fin dall'origine sono rimasti fuori tutela legislativa (e dunque fuori copertura economica):

1) i periodi di slittamento della prestazione pensionistica dovuti all’applicazione della stima di vita (3 mesi a partire dal 2013, 4 ulteriori mesi dal 2016) (come previsto dall'articolo 12, comma 12-bis del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010);

2) l’ulteriore spostamento (per le sole lavoratrici donne) dovuto all’innalzamento dell’età pensionabile (articolo 18, comma 1 del Dl 98/2011 convertito con legge 111/2011 e successive modifiche) pari ad un mese per il 2014, 2 mesi dal 2015 eccetera;

3) l’allungamento delle finestre mobili previsto ex art. 18, comma 22-ter del Dl 98/2011 convertito con legge 111/2011 per i soli lavoratori quarantisti.

Il Ministero del Lavoro ed Inps avevano promesso già agli inizi del 2012 di affrontare i punti in questione. Tuttavia attualmente l’unica questione “risolta” appare essere quello relativa al punto 1) - che peraltro era quella piu' urgente in quanto interessava una grande quantità di lavoratori - come ha correttamente osservato la lettrice (cfr: messaggio Inps 18488/2013).

L'intervento prevede che i mesi di ritardo nell'accesso alla prestazione pensionistica dovuti a seguito dell'applicazione della stima di vita siano posti a carico delle aziende esodanti e coperti quindi dal Fondo di Solidarietà di settore (anche se così vengono superati i 60 mesi di assistenza massima erogabile dal fondo). L'intervento ovviamente riguarda i soli assegni finalizzati alle pensioni di vecchiaia e anzianità per quote.

Relativamente ai punti sub 2) e 3) si attendono ancora chiarimenti da parte degli enti interessati.


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