Esodati: i prosecutori volontari devono avere almeno un contributo accreditato al 6 Dicembre 2011

Venerdì, 27 Luglio 2012

sono nato nel 1956 e dopo 35 anni di lavoro da dipendente ho subito un licenziamento collettivo con il seguente accordo sindacale : termine lavoro 30 giugno 2009 + 6 mesi di CIG + 1 anno di disoccupazione + 2 anni di mobilità con scadenza 8 gennaio 2013.
Alla fine di questo percorso avrò maturato ( includendo l'anno figurativo della disoccupazione ) 38,5 anni di contributi. Nel 2010 ho fatto richiesta per il pagamento dei contributi figurativi di cui il mio estratto conto INPS riporta " Autorizzazione alla contribuzione volontaria con decorrenza dal 6/02/2010" ma per la quale non ho ancora fatto alcun versamento.
Posso rientrare ancora nella vecchia normativa e quindi versarmi i contributi volontari mancanti per i restanti anni, raggiungere i 40 anni nel giugno del 2014 e dopo un anno di finestra percepire la pensione nel 2015 ? 

 

Il Decreto Fornero firmato lo scorso 1° Giugno salvaguarda un numero pari a 10.250 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi in data antecedente al 4 Dicembre 2011. Il Decreto ha inoltre posto diverse condizioni che non sono state modificate - ad oggi - dall'articolo 22, comma 1 del Decreto legge numero 95 del 6 Luglio 2012 che pure è intervenuto sul punto allargando la platea dei contributori volontari salvaguardati.

Tra le condizioni imposte spicca la richiesta che i lavoratori devono avere almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6 Dicembre 2011, circostanza che - evidentemente - nel caso specifico non si rispetta e che non può essere colmata a posteriori. Ma non è la sola condizione a mancare. I lavoratori in questione inoltre non devono aver ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione e devono essere in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per maturare la decorrenza della pensione - calcolata chiaramente secondo la previgente disciplina - entro e non oltre il 6 Dicembre 2014 ( il nuovo termine è frutto proprio dell'ultimo intervento del decreto spending review - prima era il 6 Dicembre 2013). 

E' possibile comunque versare i contributi. Questi tuttavia non saranno utili per mantenere la vecchia disciplina bensì conteggiati per accedere alla pensione con i nuovi requisiti vigenti dal 1° Gennaio 2012 (42 anni e 5 mesi). I benefici del versamento consistono in un importo pensionistico maggiorato e in alcuni vantaggi fiscali relativi al reddito imponibile. 

 

I contenuti del Decreto Fornero

Il decreto interministeriale fa seguito ai decreti legge 201/2011 e 216/2011 (e relative conversioni in legge) che hanno disegnato la riforma previdenziale e al contempo previsto che alcune categorie di lavoratori possano accedere alla pensione in base alle vecchie regole. Un contingente di 65mila persone (a cui di recente se ne sono aggiunte 55mila con il Dl 95/2012) che è stato meglio individuato dal decreto interministeriale del 1° giugno 2012, contenente, tra l'altro, alcune restrizioni ai parametri di salvaguardia previsti in precedenza. Saranno indenni dagli effetti della riforma:

- 25.590 lavoratori in mobilità che hanno cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

- 3.460 lavoratori in mobilità lunga con cessazione dell'attività lavorativa al 4 dicembre 2011;

- 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 4 dicembre 2011, oppure il cui accesso al fondo sia autorizzato dall'Inps o previsto da accordi collettivi;

- 10.250 autorizzati al versamento volontario dei contributi con decorrenza della pensione entro il 2013 che non abbiano ripreso l'attività lavorativa e abbiano almeno un contributo accreditato o accreditabile;

- 950 lavoratori esonerati al 4 dicembre 2011;

- 150 lavoratori in congedo per assistere figli disabili;

- 6.890 lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Decreto Milleproroghe con rapporto risolto al 31 dicembre 2011 che non abbiano ripreso a lavorare e maturino la decorrenza entro il 2013.

Chi rientra in queste ultime tre categorie, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, dovrà anche presentare una richiesta di accesso alla salvaguardia presso le direzioni territoriali del lavoro competenti. Le domande saranno esaminate da apposite commissioni che poi comunicheranno l'esito della decisione all'Inps. Le richieste dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

 

 

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