sono in possesso dei requisiti previsti ai fini della salvaguardia dei 25.590 lavoratori in mobilità ordinaria citati nel Decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno, GU n. 171 del 24-7-2012.
Le porgo una domanda: la suddetta categoria, a suo parere, è assoggettata a vincoli temporali (peraltro non citati nel Decreto di cui sopra) relativi alla data di perfezionamento del diritto alla decorrenza?
Glielo chiedo perchè alcune risposte fornite dallo Sportello Amico Inps, in località diverse tra l'altro, ritenevano attribuibile l'esclusione dalle liste di salvaguardati in quanto il diritto decorrenza sarebbe stato maturato oltre il 31/12/2013. Una limitazione che non ho riscontrato in documento alcuno!
No. La categoria dei lavoratori in mobilità (ordinaria o lunga) non è soggetta al limite temporale dei 24 mesi. Questo limite è previsto per i lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011 nonchè dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. I lavoratori in mobilità sono in possesso dei requisiti per la salvaguardia, tra le altre condizioni, se maturano i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità.
Tale interpretazione è confermata inoltre dal recente messaggio Inps numero 13343 del 9 Agosto 2012.