Esodati, il decreto 76353 stanzia i fondi per il prolungamento del sostegno al reddito per il 2013

Sabato, 15 Febbraio 2014

Sono un ex bancario e di seguito i miei dati essenziali: Data di nascita: 16.08.1953; Inizio attività lavorativa in banca: 04.06.1973; Termine att. lavorativa: 30.11.2009; Dal 1.12 2009 sono stato collocato nel Fondo di Solidarietà fino al 30.09.2013 in quanto, secondo una prima comunicazione dell'Inps, dal 1.10.2013 avrei dovuto passare alla pensione. Nello scorso mese di agosto ho pertanto fatto apposita domanda tramite CAf che mi è stata respinta. Nella stessa si asseriva che pur essendo stato salvaguardato dalla riforma Fornero mi avrebbe successivamente comunicato la nuova data di decorrenza della pensione. Attualmente sono quindi senza assegno e senza pensione. Ho letto che avrebbero dovuto liquidare dall'inizio dell'anno almeno le mensilità riguardanti il 2013 ma ad oggi non ho ricevuto nulla. Ho scritto e sollecitato l'Inps senza ottenere alcuna risposta (sic!). E' possibile avere qualche ragguaglio più preciso nel merito? Ringraziando anticipatamente porgo cordiali saluti. Antonio

Il lettore, pur essendo un "quotista" salvaguardato rispetto alla Riforma Fornero, è soggetto alle regole di decorrenza fissate nell’articolo 12, commi 1 e 2 del Dl 78/2010 convertito con legge 122/2010. Tali regole prevedono che la pensione venga liquidata decorsi 12 mesi dalla data di perfezionamento del requisito. Cio' può produrre un periodo di vuoto economico tra l'originaria decorrenza e quella nuova risultante dall'applicazione del Dl 78/2010.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12 comma 5 bis del citato decreto legge e del recente Decreto Ministeriale numero 76353 del 16 Ottobre 2013 il lettore può beneficiare della proroga dell’assegno di assistenza al reddito per l'intero periodo di slittamento della decorrenza prodotto dall’applicazione del Dl 78/2010.  

Per fruire del beneficio è sufficiente inoltrare domanda di pensione richiedendo nella stessa di avvalersi del beneficio di cui all'articolo 12, comma 5, del DL 78 2010 convertito in legge 122/2010.  Si ricorda infatti che, secondo il messaggio Inps 21116 del 24 Dicembre 2013, i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà vengono ammessi al prolungamento a condizione che:

  • siano titolari di assegno straordinario con decorrenza compresa tra il 1° novembre 2008 e il 31 maggio 2010;
  • la decorrenza della pensione, sulla base delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con legge n.122 del 2010, sia compresa nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
  • abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con legge n.122 del 2010;
  • non abbiano intrapreso nuova attività di lavoro.

Quanto alla tempistica di liquidazione delle mensilità maturate ciò dipende dall'Inps. In genere si assiste alla corresponsione delle somme dovute in occasione dell'inizio del pagamento dell'assegno pensionistico.


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