A volte i lettori della rubrica ci aiutano ad integrare con ulteriori utili informazioni. Il testo del volantino inviatoci da un caro lettore, datato febbraio 2011, dovrebbe riferirsi alle modalità attuative dell'articolo 12, comma 5-bis del Dl 78/2010 (introdotto con la legge di stabilità 2011) che consente al Ministro di disporre la prosecuzione dell'ammortizzatore sociale fino alla nuova data di decorrenza della pensione (con oneri a carico del Fondo per l'Occupazione e la Formazione) per i lavoratori che, non rientrando nel limite numerico delle 10mila unità di cui all'articolo 12, comma 5 del citato decreto, sono soggetti alle nuove regole di decorrenza.
Ricordo che la tabella allegata al DM 63655 del 2012 ha successivamente individuato numericamente in base agli anni i lavoratori in questione ed ha concesso il beneficio solo a coloro con prima liquidazione dell'assegno, secondo la previgente disciplina delle decorrenze, entro il 31.12.2011. Si attendono ora i provvedimenti relativi agli anni successivi.
Preciso inoltre che il testo del volantino si riferisce ai lavoratori del settore del credito ma che la proroga della tutela riguarda anche i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010.
A seguito delle tante domande pervenute sulla questione sottolineo inoltre che essere un soggetto salvaguardato e dunque maturare i requisiti per il pensionamento successivamente al 31.12.2011 non dovrebbe essere di ostacolo al conseguimento della proroga in esame. Per esempio un lavoratore in fondo esuberi alla data del 4 Dicembre 2011 che maturi i requisiti per il pensionamento nel corso del 2012 e che ovviamente non sia incluso nel limite numerico delle 10mila unità di cui all'articolo 12, comma 5 del Dl 78/2010 (perchè in tal caso manterrebbe la finestra originaria), potrebbe dunque beneficiare della proroga (quando sarà concessa dal Ministro) sino alla nuova decorrenza.