Sono nato il 20 Luglio 1953, al 30 novembre 2013 ho cessato di lavorare con 39 anni e 10 mesi di contributi. Sono iscritto alla mobilita ordinaria dal primo dicembre 2013 fino al 29 novembre 2016. Dal primo dicembre 2016 dovrei accedere alla pensione con 42 anni e 10 mesi di aspettativa di vita. La mia domanda è la seguente : sono andato in mobilità per 36 mesi sulla base di accordo di mobilità stipulato dalla mia azienda il 4 luglio 2011, al 31 dicembre 2013 cessava detto accordo, a detta dei responsabili della mia azienda il fatto che tale accordo era stato stipulato antecedentemente alla legge Fornero, chi usufruiva di tale mobilità poteva accedere alla pensione con i requisiti della legge precedente, che nel mio caso doveva essere Maggio 2015. Io ho preferito mettermi in regola con la legge Fornero ma il dubbio che avrei potuto usufruire delle vecchie regole rimane. Come stanno realmente le cose? Nicola
Appare utile ricordare preliminarmente che i lavoratori in mobilità sono stati oggetto di tre diversi interventi di salvaguardia in questi ultimi due anni: il primo contenuto nel Dm 1° Giugno 2012 ha tutelato 25.590 lavoratori; il secondo, contenuto nel Dm 8 Ottobre 2012, ha salvaguardato 40mila lavoratori e, infine il terzo, approvato con il Dm 22 Aprile 2013, ha salvaguardato ulteriori 2.560 soggetti.
Precisato questo si ricorda che per il mantenimento delle previgenti regole di pensionamento – sempre con specifico riguardo ai lavoratori in mobilità - la circostanza che l’impresa abbia stipulato accordi sindacali per la gestione delle eccedenze occupazionali entro il 31.12.2011 è solo una delle tante condizioni da rispettare. I citati decreti hanno infatti diversi altri paletti.
In particolare la prima salvaguardia (Dm 1° Giugno 2012) richiedeva in aggiunta che: a) la data di cessazione del rapporto di lavoro fosse avvenuta entro il 4.12.2011 e che; b) il lavoratore maturasse il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità.
La seconda salvaguardia (Dm 8 Ottobre 2012) richiedeva in aggiunta che: a) gli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali fossero stati siglati dalle imprese nella sede governativa e che; b) il lavoratore maturasse il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità.
La terza salvaguardia (Dm 22 Aprile 2013) imponeva in aggiunta che: a) la data di cessazione del rapporto di lavoro fosse avvenuta entro il 30.9.2012 e che; b) il lavoratore maturasse il diritto alla pensione entro la fruizione dell’indennità di mobilità e non oltre il 31.12.2014.
In definitiva, appurato che il lettore ha cessato l’attività lavorativa nel Novembre 2013, appare evidente che egli non avrebbe comunque potuto fruire né della prima né della terza salvaguardia. Qualora invece l'accordo fosse stato siglato in sede governativa (cioè presso il Ministero del Lavoro, dello Sviluppo Economico o la Presidenza del Consiglio) avrebbe rispettato i requisiti per essere incluso nel secondo provvedimento di salvaguardia (Dm 8 Ottobre 2012).
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