sono esodata da aprile 2010 e contributrice volontaria dalla stessa data. Non ho mai ripreso a lavorare, ho maturato le 2080 settimane a fine marzo 2012 e sono quindi nella cosiddetta "finestra". Detta finestra è aumentata di alcuni mesi in estate 2010, per effetto della legge 122/2010 se non sbaglio, allungando il periodo di decorrenza della pensione. Ho ricevuto la lettera INPS di possibile salvaguardia e ho già consegnato la dichiarazione di non avere rilavorato.
La mia domanda è: siccome sto finendo i soldi, e il periodo supplementare di finestra non è coperto in nessun modo, se mi si presenta un'occasione di lavoro io posso riprendere a lavorare senza perdere il diritto alla salvaguardia ?
In altri termini: il "paletto" di non avere rilavorato dopo l'autorizzazione, deve essere rispettato fino alla decorrenza della pensione, nonostante le lunghe finestre che per quelli come me sono aumentate in modo non previsto nè prevedibile? oppure si riferisce alla data della legge Fornero, quindi a dicembre 2011?
Il DM Fornero precisa genericamente che il lavoratore non deve aver ripreso l'attività lavorativa (dipendente o autonoma) successivamente al conseguimento dell'autorizzazione. Pertanto si ritiene - in assenza di indicazioni ufficiali contrarie - che il rispetto del requisito debba persistere anche successivamente al 6 Dicembre 2011, data di approvazione del Decreto Salva Italia, sino alla data di percezione del trattamento pensionistico. Nel caso di specie la pensione decorrerà dal mese di Maggio 2013.
Il decreto interministeriale fornero dello scorso 1° Giugno, nonchè il messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha precisato che i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione devono: 1) perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge; questi lavoratori non devono comunque aver ripreso attività lavorativa successivamente all'autorizzazione della prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.