Ho letto quest'oggi il messaggio INPS 6645 del 22.04.2013 ed al secondo capoverso del punto 1 il documento dichiara quanto segue"Le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge n. 214 del 2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l’apertura della c.d. finestra mobile." Se non ho frainteso vuole dire che oltre a raggiungere i requisiti per la pensione, la mobilità dovrà coprire anche il periodo della finestra mobile più l'aspettativa di vita? Danilo
La risposta è negativa. Il messaggio citato non ha modificato le condizioni di accesso rispetto a quanto precisato nei messaggi 13343 del 13 Agosto 2012 e 4678 del 18 Marzo 2013 (65mila e 55 mila). Il recente intervento dell'Inps indica che le condizioni di accesso debbano permanere sino al momento della decorrenza della prestazione pensionistica. La precisazione è rivolta in particolare per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione. Per questi soggetti viene precisato per l'appunto che la condizione della mancata ripresa di alcuna attività lavorativa successiva alla cessazione/autorizzazione deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.
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