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Esodati, l'istanza di accesso alla DTL non va ripresentata

Venerdì, 26 Aprile 2013

Sono tra i potenziali beneficiari di cui al vecchio decreto 65mila nella categoria cessati dal servizio (sono un esodato enel cessato con accordo individuale). Ancora oggi non ho avuto alcuna notizia sul mio destino e sono praticamente disperato. Vorrei sapere se devo ripresentare la domanda di accesso alla DTL come mi dicono alcuni per rientrare nel 2° decreto dei 55mila. E' possibile avere un supporto normativo sul punto? Francesco da Monza

In supporto del lettore l'Inps ha pubblicato il messaggio numero 6645 del 22 Aprile 2013 il quale ha dispensato i lavoratori che avevano già fatto istanza alla DTL in forza del primo decreto (65mila) dal ripresentarla.

"I lavoratori in argomento, le cui domande di accesso al beneficio (salvaguardia dei 65.000) siano state accolte dalle Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per maturazione dei requisiti che comportino la decorrenza della pensione successivamente al 6 dicembre 2013 -ma comunque entro il 6 gennaio 2015 - o per eventuale incapienza, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non dovranno presentare una nuova istanza alle Commissioni delle Direzioni territoriali del lavoro per l’accesso al beneficio di cui all’articolo 22 della legge n. 135 del 2012 ed al decreto interministeriale dell’8 ottobre 2012.

Le posizioni interessate, pertanto, andranno riesaminate al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia dei 55.000 sulla base dell’originario provvedimento di accoglimento emesso dalle competenti Commissioni ministeriali nell’ambito della salvaguardia dei 65.000, sempreché alla data della verifica sussistano le condizioni di legge per l’accesso alla salvaguardia dei 55.000.

Ad eccezione dei soggetti sopra menzionati, rimane fermo che per accedere alla salvaguardia dei 55.000 devono presentare istanza entro il 21 maggio 2013 tutti i soggetti, cessati per accordi individuali o collettivi, i quali, pur in possesso dei requisiti per accedere alla salvaguardia dei 65.000, non hanno mai presentato istanza alla Direzione territoriale del lavoro ovvero i cessati che per la prima volta si trovino nelle condizioni per  accedere alla salvaguardia dei 55.000."


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