No, chi intende accedere alla salvaguardia come lavoratore cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del Dl 216/2011 deve preliminarmente fare istanza alla Direzione Proviciale del Lavoro per la verifica dei requisiti richiesti dalla citata norma. L'istanza va presentata entro 120 giorni dalla pubblicazione del DM in GU. La pubblicazione è indispensabile in quanto conferisce valore legale al Decreto e dunque è necessario attendere. Si ricorda che l'istanza è cosa diversa dalla domanda di pensionamento e non la sostituisce. La domanda di pensione andrà presentata secondo le regole generali in assenza di indicazioni diverse dell'Inps.