Alla luce del nuovo messaggio INPS n°4678 del 18/3/13 e con i seguenti requisiti : Nato 11/05/1953, svolta carriera impegatizia in ambito privato sino al 31/12/2008. A Novembre 2008 ho firmato un accordo sindacale collettivo per accedere a 3 anni di mobilità ed ho ottenuto una quota di copertura per circa 18 mesi per il pagamento della contribuzione volontaria per il raggiungimento dei fatidici 40 anni. Ho ricevuto autorizzazione INPS per contribuzione volontaria nel 2009. Ho pagato la settimana vuota tra il preavviso e la mobilità (2009) e sto versando fino al 15 ottobre 2013 (2080 settimane). Ho presentato istanza per la salvaguardia dei primi 65.000 (nessuna risposta) ed una seconda ad inizio marzo per i 55.000..... POSSO, A VS. PARERE COLTIVARE QUALCHE SPERANZA?
L'articolo 22 del Dl 95/2012 convertito con legge numero 135/2012 ha esteso la salvaguardia tra l'altro ai lavoratori ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonche' di cui all'articolo 2, comma1, lettera d) del decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il 36° mese successivo alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011.
L'articolo è stato di recente attuato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale dell'8 Ottobre 2012 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 17 il 21 Gennaio 2013) e dal recente messaggio Inps numero 4678 del 18 Marzo 2013 il quale ha precisato che potenziali destinatari di questa salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente al 4 dicembre 2011 che:
- perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (entro il trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011);
- non hanno ripreso alcuna attività lavorativa successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ad eccezione dello svolgimento di lavoro socialmente utile che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro (cfr. punto 2.4 del messaggio n. 13343 del 9.8.2012);
- possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011.
Il numero dei lavoratori che possono accedere al beneficio per questa categoria è pari a 7.400 unità. Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Posto che nel caso di specie il perfezionamento dei 40 anni di contributi avviene nel mese di Ottobre 2013 la pensione secondo la vecchia disciplina decorrerebbe dal 1° Gennaio 2015. Entro la data limite del 6 Gennaio 2015. Ritengo pertanto che possa potenzialmente fare parte di questo gruppo.
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