Esodati, la rioccupazione non è di ostacolo se il lavoratore è in mobilità ordinaria

Venerdì, 14 Febbraio 2014

Ai fini della salvaguardia della legge in oggetto faccio parte della categoria: a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011. Criteri di ammissione: perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. Ho ricevuto lettera di certificazione del diritto alla salvaguardia.

Faccio presente: 1) di avere svolto attività lavorativa a tempo determinato dal 01/06/2012 al 31/10/2012; 2) di avere in essere un contratto a tempo determinato con efficacia dal 02/01/2014 al 30/06/2014. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede se il contratto a tempo determinato in essere, può essere portato a termine senza incorrere nella esclusione dalla salvaguardia, chiedo inoltre se per la categoria (a) nella quale io sono ricompreso esiste un limite al conseguimento di reddito dovuto ad attività lavorativa e se per il futuro posso accettare occasioni di lavoro. Vincenzo

Con riguardo ai lavoratori in mobilità (ordinaria o in deroga) di cui alla terza salvaguardia (articolo 1, comma 231, lettera a) della legge 228/2012 e del Dm 22 Aprile 2013) si rappresenta che non sono stati previsti tra i criteri di ammissione la circostanza di non aver ripreso alcuna attività lavorativa (evidentemente compatibile con il mantenimento nelle liste della mobilità come ad esempio tramite contratti di lavoro a tempo determinato) per il periodo successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (cfr: messaggio Inps 12577 del 2 Agosto 2013). Né tantomeno sono stati previsti limiti reddituali annuali derivanti da tali attività che non devono essere superati.

Tali criteri sono stati previsti invece per i lavoratori di cui alle lettere b) e c) del sopracitato comma 231 (cioè dei lavoratori cessati dal servizio con incentivo all'esodo a seguito di accordi individuali e collettivi e per i prosecutori volontari della contribuzione). Situazioni che non riguardano, evidentemente, il lettore che ha già avuto conferma di inclusione nel contingente di cui alla lettera a). Alla luce di ciò si ritiene che il contratto a tempo determinato non sia di ostacolo alla fruizione della salvaguardia.


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