Sono nato il 09/02/1954, sono stato licenziato il 30/04/2010 e collocato in mobilità in pari data a seguito di accordo sindacale per cessazione di attività. La mobilità termina il 30/03/2015 alla cui data avrò raggiunto 35 e l'età anagrafica di 61 anni e 2 mesi circa. Il mio problema è sapere: A. rientro nella sesta salvaguardia per gli esodati ? B. se non vi rientro, posso chiedere la riapertura dei termini per il versamento dei contributi volontari, per coprire gli anni 86/87/88, autorizzati dall' inps nel gennaio 2013 ma mai versati ? quando andrei in pensione come esodato oppure quando se non rientrassi tra gli esodati ? Luigi Kamsin La sesta salvaguardia consente di accedere alle previgenti regole di pensionamento a condizione, tra l'altro, che sia stato raggiunto un diritto a pensione entro il termine dell'indennità di mobilità.
Nel caso di specie dunque risulta necessario maturare il quorum 97,3 con almeno 61 anni e 3 mesi di età e 35 di contributi entro il 30 Marzo 2015. Questa condizione non appare soddisfatta a causa dello slittamento dei 3 mesi di aspettativa di vita (il lettore avrebbe infatti quota 97 con 61 anni e 35 di contributi).
Tuttavia la Circolare Inps 76/2013 (punto 4.2) ha indicato - con riferimento alle precedenti salvaguardie - che nei casi in cui la stima di vita determina il mancato perfezionamento dei requisiti entro il termine della mobilità i lavoratori possono essere ammessi comunque alla tutela. Si ritiene, per ragioni logiche e sostanziali, che tale indicazione possa essere attivata anche con riferimento al caso in parola (anche se occorrerà un riscontro presso l'Inps). In tal caso il lettore potrà fruire della tutela in discussione.
Non appare invece utile procedere al versamento dei volontari in quanto, alla data del 30 marzo 2015, risulta già soddisfatto il requisito contributivo dei 35 anni. In altri termini il problema dell'inclusione nella salvaguardia deriva dalla mancanza del requisito anagrafico di 61 anni e 3 mesi e non di quello contributivo e pertanto versare contributi non risolverebbe la questione. Altresì non appare utile fare domanda per il profilo di tutela "lavoratori cessati dal servizio con accordi" in quanto, per quel profilo, è richiesto che la decorrenza della pensione si verifichi entro il 6.1.2016 (mentre nel caso in parola la pensione decorre da giugno 2016).
In definitiva se il lettore sarà ammesso alla salvaguardia i requisiti (quorum 97,3) saranno perfezionati nel maggio 2015 e la decorrenza sarà fissata dal 1° Giugno 2016 (finestra mobile 12 mesi come da vecchie regole). Altrimenti con la nuove regole la pensione (di vecchiaia) sarà raggiunta non prima dei 66 anni e 7 mesi di età.
Zedde