Esodati: Le Direzioni territoriali competenti

Lunedì, 06 Agosto 2012

Sono nato il 16/04/1952, ho 60 anni e 3 mesi, sono attualmente residente a Roma.
Io ricado in due casi previsti dai vari decreti e circolari:
Io sono cessato dal servizio dal 30 Dicembre 2008. Lavoravo presso Enel a Palermo. Sono cessato con accordo individuale consensuale di incentivazione all'esodo. Ma sono anche autorizzato alla contribuzione volontaria Inps dal 2009 e ho versato contributi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. In totale ho 38 anni e 3 mesi di contribuzione totale.
Ho ricevuto la comunicazione Inps che sono possibile beneficiario come lavoratore salvaguardato.

- A questo punto, devo o non devo presentare istanza alla DTL?

Faccio presente che l'accordo che ho firmato, l'ho sottoscritto presso l'ufficio del
Personale della mia azienda a Palermo e non in una sede DTL o di Ispettorato. Alla
firma ero presente io e il funzionario dell'Ufficio del Personale soltanto.
Dalla circolare non mi e' chiaro se io devo presentare l'Istanza a Roma o a Palermo.
Tra l'altro la Sicilia e' Regione autonoma, non esiste DTL ma l'Ispettorato del
Lavoro, ma da nessuna fonte si e' ancora a conoscenza degli indirizzi per la
presentazione delle istanze nella Regione Sicilia.

- Non essendoci stata firma presso alcun Ufficio del Lavoro, posso presentare
l'istanza a Roma dove sono residente?


Sono un cessato dal servizio ma sono stato autorizzato alla contribuzione volontaria nel 2010 ed ho versato i contributi necessari a raggiungere la quota 96 nel maggio del 2012. Al patronato mi hanno suggerito, a scanso di equivoci, di presentare l'istanza alla Direzione territoriale del lavoro. Io credo di non esserne tenuto. Come mi devo comportare? Ma non è un non-senso: tutti coloro che cessano con accordo chiedono la prosecuzione volontaria. O no? Ernesto da Mantova.

 

In linea generale i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione che rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del Decreto interministeriale firmato lo scorso 1° Giugno non sono tenuti alla presentazione delle istanze alle Direzioni Territoriali del Lavoro. E ciò indipendentemente dal fatto che questi autorizzati abbiano risolto il rapporto di lavoro a seguito di un accordo con il datore (articolo 6, comma 2-ter del Dl 216/2011). Ciò non toglie, tuttavia, che nel dubbio è consigliabile comunque presentarla.

La presentazione dell'Istanza

Le istanze possono essere presentate dai lavoratori stessi, oppure dai soggetti all'uopo abilitati (consulenti del lavoro, patronati, dottori commercialisti). La presentazione avviene in via telematica tramite posta elettronica certificata. In alternativa è possibile inviare una raccomandata A/R.

In linea generale la DTL competente è sempre quella in cui il lavoratore cessato ha la residenza. Solo nel caso di accordi sottoscritti a seguito di una procedura conciliativa (artt. 410 e ss. cpc) la DTL interessata è quella innanzi alla quale tali accordi sono stati sottoscritti (cfr: articolo 4, comma 4, Decreto Interministeriale del 1° Giugno).

Per ulteriori dettagli rimando alla Circolare numero 19 del Ministero del Lavoro del 31 Luglio 2012

 

 

 

 

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