Sono nato il 06.10.1949 - Docente di scuola secondaria di 2° grado in ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.91 ed economica dal 23.09.91 - inquadrato nella classe stipendiale fascia 21 - La situazione contributiva é la seguente: ricongiunzione ai sensi della L. 29/79 di anni 3, mesi 8, giorni 2 - riscatto degli anni di laurea e servizio preruolo per complessivi anni 7, mesi 1, giorni 15 - anzianità non di ruolo c/o tesoro di anni 3, mesi 7, giorni 2 - servizio di ruolo (al 31.08.2014) pari ad anni 22, mesi 11, giorni 9 - Anzianità complessiva al 31.08.2014 pari a: 37 anni, 3 mesi, 28 giorni. Alla data del 31.12.95 ho maturato un'anzianità di 18 anni, 7 mesi,27 giorni. In qualità di orfano di guerra intendo usufruire dei benefici previsti dall'art.2 della L. 336/1970.
Avendo usufruito, nell'anno 2011, di permessi ai sensi dell'art.33 della L. 104/92, ho inoltrato alla DTL di Pistoia, in data 06.02.2014, istanza ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 102/2013 per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati". Ho altresì inoltrato, in data 14.02.2014, ai sensi del citato art. 11-bis,all'INPS ex-INPDAP, al Dirigente Scolastico ed al Provveditorato di Pistoia, domanda di dimissioni dal servizio, specificando che la richiesta di dimissioni é da intendersi subordinata all'eventualità di rientrare tra i 2500 beneficiari contemplati nel D.L. 102/2013. Dal 01.10.2012 al 30.06.2013 e dal 04.11.2013 al 30.06.2014 ho usufruito di congedi straordinari ai sensi dell'art.42 della L: 104/92. Tutto ciò premesso pongo i seguenti quesiti: 1) - con la situazione sopra esposta, ho i requisiti per rientrare tra i c.d. "salvaguardati" ? 2) - nel caso rientri tra i salvaguardati ai sensi dell'art. 11-bis, la mia pensione subirà eventuali riduzioni così come disposto dalla legge Fornero in conseguenza dei congedi di cui ho usufruito ? 3) - nel caso in cui non rientri tra i 2500 salvaguardati previsti, devo revocare la domanda di dimissioni presentata il 14 c.m. onde evitare di rischiare un collocamento a riposo da "esodato" ? 4) - nel caso di accoglimento dell'istanza inoltrata alla DTL quale potrebbe essere il probabile importo mensile della mia pensione ? 5) - Dopo quanto tempo percepiro la pensione ? In attesa di riscontri ringrazio profondamente e invio cordiali saluti. Eugenio
Si ritiene che il lettore possa beneficiare della salvaguardia di cui all'articolo 11-bis del Dl 102/2013. Il citato articolo ha infatti stabilito che le disposizioni di salvaguardia si applicano ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, e successive modificazioni, a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il 6.1.2015.
Dai dati forniti, il lettore, avrebbe infatti perfezionato la "quota 96" nel corso dell'anno 2012 con decorrenza originaria prevista dal 1° Settembre 2013 come prevedeva la disciplina vigente al 6.12.2011. Ciò significa che viene pertanto rispettato il paletto del limite di decorrenza. Si ricorda tuttavia che il messaggio inps 522/2014 ha stabilito che il trattamento, per i lavoratori in questione, non può avere decorrenza anteriore al 1° Gennaio 2014. Pertanto il lettore conseguirà il trattamento a decorrere da tale data.
In tale sede non è possibile quantificare l'importo pensionistico posto che sarebbero necessarie diverse informazioni aggiuntive. In ogni caso, riguardo alle penalizzazioni, il lettore subirà le decurtazioni previste dal passaggio al sistema contributivo solo sulle quote maturate dal 1° Gennaio 2012 in poi. Da questa data infatti, anche ai lavoratori in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 18 anni al 31/12/1995 verrà applicato il sistema di calcolo contributivo sulla quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012. Nei fatti si tratta quindi di una penalizzazione del tutto marginale che non inciderà piu' di tanto sull'assegno pensionistico.
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